Andamento dell’assicurazione della responsabilità medica in Italia tra il 2010 e il 2019

Come noto, la legge Gelli – Bianco che regola la materia della responsabilità medica- ha previsto, ai sensi dell’art.10, che: “le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private debbano essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, o di altre analoghe misure”.

Vediamo da vicino cosa implica nel concreto detta previsione normativa.

In pratica gli ospedali hanno due possibilità: o stipulano una polizza assicurativa sottoscritta da agenzie che operano nel territorio italiano o ricorrono all’auto-ritenzione.

Per quanto concerne la prima opzione, va subito segnalato che i dati statistici nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019, evidenziano un decremento delle polizze assicurative stipulate da parte delle strutture sanitarie pubbliche; mentre registrano un incremento delle assicurazioni contratte con le strutture private.

Le compagnie che inizialmente accettavano di garantire la copertura per eventuali sinistri agli ospedali avevano sede prevalentemente all’estero pur operando in Italia ma, negli ultimi anni, alcune agenzie italiane stanno incominciando ad affacciarsi sul mercato.

Ancora oggi però sono poche le società che accettano di coprire la responsabilità civile verso terzi delle strutture socio-sanitarie.

Ciò implica una distorsione del mercato perché, essendo pochissime le compagnie assicurative e non vigendo in capo alle stesse alcun obbligo di fornire dei pacchetti in favore dei nosocomi, sono elevatissimi i costi relativi ai premi delle polizze.

Tuttavia, non si può non riconoscere che il numero di compagnie operanti nel campo della responsabilità medica sia andato via via incrementandosi con un’impennata tra il 2010 e il 2020 per le numerose polizze stipulate dal personale sanitario e dalle aziende ospedaliere private.

L’altra opzione che viene prevista dalla legge Gelli- Bianco è rappresentata dalla possibilità, per gli ospedali, di ricorrere a misure analoghe all’assicurazione (ammesso che ve ne siano: e noi ne dubitiamo).

Il fenomeno dell’auto-ritenzione del rischio permette quindi di gestire internamente alle strutture sanitarie l’alea della responsabilità medica.

Ciò implica che le aziende ospedaliere risarciranno i pazienti che hanno subito un danno, tramite alcuni fondi destinati a tale utilizzo che dovranno essere alimentati da accantonamenti annuali.

Per completezza riportiamo che nel corso dell’ultimo decennio e, ancor di più, dal 2017 in poi, si è registrato un sostanzioso aumento di coperture individuali specifiche stipulate da parte dei singoli operatori socio-sanitari.

Ciò è senza dubbio estremamente importante perché consente di garantire una duplice finalità: da una parte assicurare una tutela effettiva per il danneggiato e dall’altra parte consentire a tutti gli esercenti la professione sanitaria uno svolgimento sereno dell’attività senza il rischio di trovarsi di fronte ad una richiesta di risarcimento difficilmente sostenibile.

In estrema sintesi dalla legge Gelli- Bianco in poi sono aumentate le assicurazioni stipulate dalle strutture sanitarie private e dai singoli operatori sanitari, mentre per quanto riguarda il caso di ospedali pubblici sono sempre in aumento quelli che preferiscono ricorrere al sistema dell’auto-ritenzione o al massimo alle assicurazioni con franchigie estremamente elevate.

A tal ultimo proposito, infatti, un fenomeno che va prendendo sempre più piede è quello di un doppio binario, ovvero, sempre più ospedali scelgono di assicurarsi prevedendo però delle franchigie elevate.

Ciò determina che, in caso di accertata responsabilità medica, il ristoro verrà garantito tanto dalla struttura sanitaria quanto dall’assicurazione. Il nosocomio provvederà a pagare sino alla soglia della franchigia e poi , per la restante parte, il risarcimento sarà corrisposto dalla compagnia assicurativa.

 

Dott. Luigi Pinò

 


By Published On: Novembre 29th, 2021Categories: Flash NewsTags:

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