Assicurazione della struttura sanitaria: per conto proprio o per conto altrui?

ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA: PER CONTO PROPRIO O PER CONTO ALTRUI?

Sulle strutture sanitarie e sociosanitarie, specialmente dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, grava l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa o di misure alternative per la responsabilità civile.
La Struttura Sanitaria per tutelarsi contro eventuali azioni legali e per far fronte al pagamento del risarcimento può decidere di assicurarsi per conto proprio o per conto altrui.
Vediamo in concreto quali siano le caratteristiche e le differenze tra le due modalità assicurative.
In caso di assicurazione per conto proprio il rischio coperto è legato all’impoverimento del patrimonio del contraente-assicurato ossia la figura del contraente e dell’assicurato coincidono. Il rischio oggetto della copertura assicurativa fa riferimento ad una condotta errata tenuta dal soggetto che ha contratto la polizza assicurativa.
Il discorso cambia nel caso di assicurazione per conto altrui.
In detta ipotesi, le persone assicurate sono diverse dal contraente e quindi l’impoverimento del patrimonio riguarda quello degli assicurati, in conseguenza a fatti commessi da terzi di cui però l’ente deve civilmente rispondere.
Nella responsabilità civile l’assicurazione delle Strutture Sanitarie copre due ambiti di rischio:
Responsabilità per conto proprio e fatto proprio e in tal caso riguarda tutti i casi in cui si lamenta una carenza organizzativa della struttura. In queste circostanze la struttura sanitaria risponde per conto proprio e per fatto proprio.
La struttura può inoltre assicurarsi “per conto proprio” e per “fatto altrui” ed in questi casi è chiamata a rispondere dell’operato dei professionisti di cui si è avvalsa.
L’assicurazione della struttura sanitaria può anche essere “per conto altrui” quando cioè risponde della responsabilità del personale sanitario sia se dipendente da colpa dello stesso sia se collegato a colpa di persone del cui operato debba rispondere.
Le prime due tipologie di responsabilità rientrano nell’assicurazione per conto proprio; mentre con la terza ipotesi si fa riferimento all’assicurazione per conto altrui dove il contraente è la struttura sanitaria e l’assicurato è colui che svolge la professione sanitaria.
Inoltre, in presenza di una copertura assicurativa per fatto proprio, la condotta lesiva è imputabile al contraente-assicurato e quindi verrà intaccato il suo patrimonio.
Ed invece, nell’assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui ad agire in prima persona non sarà il contraente e l’impoverimento del patrimonio è legato alle persone assicurate, anche se in ogni caso del loro operato dovrà sempre risponderne il contraente.

 

Dott. Luigi Pinò


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