Caduta accidentale in ospedale – Responsabilità medica
Responsabilità medica per caduta accidentale in ospedale di un soggetto a rischio.
La struttura sanitaria è considerata responsabile della caduta accidentale del paziente a rischio tranne nei casi in cui la medesima dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare l’accaduto.
Nel caso di specie la moglie e le figlie del defunto proponevano una domanda di risarcimento dei danni nei confronti della casa di cura in cui era ricoverato il paziente per seguire il percorso terapeutico.
Durante il ricovero, il degente cadeva dal letto, riportando gravi lesioni e veniva trasportato in ospedale per essere operato; veniva poi ricoverato in terapia intensiva e moriva poche ore dopo.
Le attrici ritenevano responsabile la casa di cura perché, nonostante avessero adeguatamente informato il personale sanitario in merito alle condizioni critiche del paziente (difficoltà a deambulare e a mantenersi in equilibrio), non avevano adottato tutte le precauzioni possibili per evitare la caduta del medesimo.
Secondo la convenuta, invece, era stato il paziente stesso a scavalcare le spondine del letto.
È emerso nel corso del giudizio che la casa di cura aveva sottovalutato le condizioni del paziente che aveva problemi di equilibrio e non riusciva a deambulare bene.
Il giudice accoglieva la domanda di risarcimento poiché è stato dimostrato che la struttura non era stato in grado di tutelare la salute del degente, nonostante fosse a conoscenza delle condizioni dello stesso (difficoltà a deambulare e a mantenersi in equilibrio).
Il giudice quindi in definitiva ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio per le attrici (danno iure proprio è il danno lamentato dagli eredi per la perdita del congiunto), il danno patrimoniale subito dalle attrici da intendersi quale lucro cessante per il mancato guadagno e il danno biologico terminale ossia il danno da invalidità temporanea subito dall’uomo.
Dott. Luigi Pinò