Causa del danno incerta, domanda di risarcimento del danno rigettata

Causa del danno incerta, domanda di risarcimento del danno rigettata

La Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 8114/2022 coglie l’occasione per ribadire che, per ottenere il ristoro dei danni patiti, occorre dimostrare giudizialmente l’omissione colposa sulla base del principio della preponderanza dell’evidenza legata al caso concreto.

Questa regola implica l’esigenza di accertare, mediante un giudizio controfattuale, quali sarebbero state le conseguenze se, al posto dell’omissione, il sanitario avesse messo in atto il comportamento dovuto.

Si ricordi inoltre che la correlazione tra l’inadempimento del professionista e il fatto dannoso deve essere costruita sulla base del criterio probabilistico e non statistico; questa premessa è indispensabile nell’ambito di un giudizio civilistico perché il dato statistico proveniente da una classe di eventi simili è in grado di descrivere solo la regola generale che potrebbe non valere nel caso concreto.

Il criterio del “più probabile che non” in sede civile è legato alla certezza probabilistica, da verificare tramite la probabilità logica considerando il grado di fondatezza di tutti gli elementi presenti nel caso concreto.

Questo perché, lo ribadiamo, il dato derivante da probabilità quantitativa potrebbe risultare inadeguato o distaccarsi totalmente dal caso concreto.

Inoltre, è stato più volte stabilito dalla Corte di Cassazione che spetterà al Giudice scegliere quale tra le ipotesi allegate sia quella dotata di un grado di conferma logica superiore alle altre.

E, a tale ultimo proposito, sarà sempre il Giudicante che- sulla base del principio della preponderanza relativa- dovrà considerare “vera” l’ipotesi che ha assunto, sempre su un piano logico, un livello di conferma maggiore rispetto a tutte le altre prove disponibili.

Si ricordi, infine, che se al termine dell’istruttoria, la causa del danno rimane assolutamente incerta, la domanda di risarcimento del danno sarà rigettata.

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Aprile 28th, 2022Categories: Flash News

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