Consenso informato – E se il paziente è un medico?
La nostra esperienza ci dimostra che ancora oggi viene prestata scarsissima importanza al consenso informato. Traiamo spunto da un caso che abbiamo seguito per trarre un principio generale.
Volutamente scegliamo di non soffermarci sul modulo e sui requisiti minimi che deve avere il consenso informato per essere ritenuto valido perché abbiamo affrontato il tema in altri articoli. Oggi, il nostro intento è ben altro, vogliamo soffermare la nostra attenzione sull’importanza che assume la corretta informazione del paziente in generale, a nulla rilevando le eventuali conoscenze professionali del medesimo.
Ecco il nocciolo del problema sul consenso informato: Il caso.
Un nostro assistito, ad esempio, è stato sottoposto ad un atto chirurgico senza aver prestato alcun consenso e senza essere stato concretamente informato sull’intervento, sui possibili risvolti e sulle eventuali scelte terapeutiche.
Nel corso della causa giudiziale, alla nostra eccezione sul punto, controparte giustifica l’operato del personale medico sanitario sostenendo la tesi che si dava per scontato che il paziente – in qualità di medico – fosse già edotto di suo. Niente di più errato. In medicina, come sappiamo, esistono varie branche di specializzazioni e non esiste un medico onniscente per eccellenza; ognuno deve essere bravo nel proprio campo operativo. Del resto, può pure accadere che il paziente, seppur medico, quando il caso da affrontare è strettamente personale, possa pure essere meno lucido del solito.
Il consenso informato reso dal paziente, lo ripetiamo ancora una volta, altro non è che la manifestazione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e non si può prescindere da essa, salvo nei casi di urgenza.
Ecco perchè la circostanza per la quale un paziente rivesta lo status di medico, non esonera il sanitario che lo prende in cura dall’obbligo di informazione. Al massimo, il medico può usare un linguaggio diverso in considerazione del grado di conoscenze specifiche del paziente, ma l’informazione deve in ogni caso esserci.
La manifestazione del consenso informato come anche la sua revoca sono ancorati a dei principi costituzionali che non possono e non devono essere violati in nessun caso. L’atto terapeutico o chirurgico posto in essere dal sanitario, laddove manchi un espresso consenso informato reso dal paziente, sarà assolutamente illegittimo e per tale motivo può essere fonte di risarcimento del danno come è successo nei riguardi del nostro assistito.
Avv. Franco Di Maria
Avv. Vincenza Pinò