CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio): l’importanza e il ruolo strategico nei giudizi di responsabilità medica
L’IMPORTANZA E IL RUOLO STRATEGICO RICOPERTO DAL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO(CTU) NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ MEDICA
La sentenza n. 2132 del 15 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Milano ha ancora una volta ribadito il ruolo primario svolto dalla Consulenza Tecnica nei casi di responsabilità medica.
Cerchiamo di inquadrare meglio la figura del consulente tecnico d’ufficio analizzando il compito assegnato al professionista da parte del Giudice.
La circostanza secondo cui – nelle azioni di responsabilità medica – il giudice nomina un collegio peritale composto da almeno due consulenti tecnici assume un valore estremamente importante perché, non avendo egli a disposizione necessarie specifiche competenze – mediche e chirurgiche – tramite l’impiego di ausiliari tecnici può riuscire a comprendere bene come si sono svolti i fatti, ma soprattutto valutare l’esistenza del nesso causale e a quantificare il danno.
In altre parole, potremmo dire che nell’iter processuale, l’ingresso di figure competenti rappresenta un supporto e un sostegno per il giudice poiché permette a quest’ultimo di acquisire conoscenze e nozioni tecniche a lui sconosciute, ma che saranno utili per la decisone finale che dovrà prendere in merito al caso sottopostogli.
La consulenza tecnica d’ufficio può avere carattere deducente, nel senso che il giudice affida al tecnico solamente l’incarico di valutare i fatti accertati, o carattere percipiente, nel senso che il tecnico solamente può accertare i fatti reali grazie alle conoscenze e agli strumenti che ha a disposizione.
L’attività del consulente tecnico d’ufficio con funzione deducente secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario non può essere considerata come prova;
mentre, nel caso di funzione percipiente l’attività svolta dal consulente può essere acquisita in fase processuale e quindi assurge al rango di prova.
Ricordiamo che la legge Gelli – Bianco (legge n. 24 del 2017), ha introdotto l’obbligo per il giudice di nominare, nei casi di responsabilità medica, un collegio peritale composto almeno da due consulenti, di cui un medico legale e uno specialista della materia oggetto del procedimento.
Dott. Luigi Pinò