Danno da emotrasfusione – No alle duplicazioni

Affrontiamo oggi il tema del danno da emotrasfusione ed in particolare l’impossibilità per il danneggiato di ottenere una duplice elargizione godendo, per il medesimo fatto lesivo, sia dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 sia del risarcimento del danno.

La Cassazione, di recente, con la pronuncia del 1 luglio n. 18723 ha ribadito quanto affermato nelle pronunce e sentenze precedenti, precisando che l’indennizzo dovuto per la legge n. 210/1992 può essere scomputato dalle ulteriori somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se il quantum sia stato effettivamente versato o sia stato definito nel suo esatto ammontare o laddove sia comunque determinabile sulla base di dati specifici.

La finalità della previsione della c.d. compensatio lucri cum damno è quella di evitare duplicazioni ed ingiustificati arricchimenti della persona danneggiata causati dallo stesso fatto lesivo.

Viene spesso ribadito, infatti, che è indispensabile considerare, da un lato, i danni patiti e ,dall’altro, gli effetti vantaggiosi derivanti dall’illecito, e , quindi, ricorrere ad un “meccanismo legislativo di equilibrio” operando una equa compensazione tra danni e benefici.

Tuttavia, la Cassazione ha inteso sottolineare che non è detto che ricorrano sempre i presupposti per ottenere sia l’indennizzo sia il ristoro del danno.

Dunque, per poter attuare lo scomputo tra le due distinte somme sarà indispensabile verificare in concreto che sia corrisposta l’effettiva elargizione in relazione ai due distinti debiti, aventi titoli giustificativi diversi.

La Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio promosso contro il Ministero della Salute per il danno da emotrasfusione con sangue infetto, spetta al Ministero della Salute l’onere di provare il giusto ammontare della somma da scomputare dal risarcimento, perché detto onere probatorio, come è prevedibile, ricade su chi eccepisce il lucrum.

 

Dott. Luigi Pinò

 


By Published On: Novembre 22nd, 2021Categories: Flash NewsTags:

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