Danno da emotrasfusione – Su chi grava l’onere della prova in caso di richiesta di risarcimento?

Su chi grava l’onere della prova in caso di richiesta di risarcimento del danno per aver contratto infezione in seguito ad una emotrasfusione? – ( Cass., civ., sez. III, 22 aprile 2021, n.10592)

La Suprema Corte con l’ordinanza n. 10592/21 depositata il 22 aprile 2021, ha ancora una volta ribadito che, in caso di infezioni nosocomiali, l’onere della prova ricade sulla struttura ospedaliera e non sul paziente che deve solo allegare il fatto accaduto.

È graniticamente radicato il principio secondo cui spetta al nosocomio dimostrare di avere seguito tutte le indicazioni previste dalla legge e di aver messo in atto tutte le precauzioni del caso per salvaguardare la salute del paziente.

La struttura sanitaria per andare esente da responsabilità deve dimostrare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., di aver tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza, della prevenzione e della profilassi.

L’ospedale, dunque, deve provare di aver applicato correttamente tutti i protocolli vigenti relativi alla sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti operatori.

E’ avvantaggiata la posizione del degente che, in simili giudizi, deve limitarsi ad allegare di aver contratto l’infezione ospedaliera.

Il Collegio, dunque, cristallizza il seguente principio che dice: “ nella controversia tra il paziente che assuma di aver contratto un’infezione in conseguenza d’una emotrasfusione, e la struttura sanitaria dove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di aver rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività”.

 

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Dicembre 20th, 2021Categories: Flash NewsTags:

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