Decorrenza della prescrizione dalla scoperta della malattia

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA SCOPERTA DELLA MALATTIA

La Cassazione con la pronuncia in esame ha ribadito il principio di diritto secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei casi di responsabilità medica inizia a decorrere dal momento in cui la malattia viene percepita dal danneggiato, come danno ingiusto a causa di un comportamento o di una condotta ascrivibile a terze persone.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2935 c.c.:” il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; mentre l’art. 2947 c.c. stabilisce il termine in cinque anni e cosi testualmente recita:” Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
In presenza di responsabilità medica il termine della prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre da quando il danneggiato, con l’uso della diligenza ordinaria, percepisce la gravità e l’entità della lesione e non necessariamente dal momento in cui si sia verificato l’evento lesivo.
Nel caso in concreto il ricorrente, in seguito ad un incidente stradale del 1991, aveva riportato alcuni danni, come la frattura della scapola o la lussazione della clavicola, ed era stato sottoposto ad un primo intervento in cui i sanitari avevano determinato una lesione neurologica con conseguenze invalidanti e quindi per ovviare a tale problema subiva una nuova operazione in Francia nel 1992.
L’attore, molti anni dopo, con l’aggravarsi delle propri condizioni di salute, proponeva il ricorso nei confronti dell’Asl di Imperia per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in seguito alla responsabilità medica.
Il ricorrente si vide respingere la domanda dal Tribunale perché secondo quest’ultimo era decorso il termine di prescrizione per poter avanzare la pretesa di risarcimento del danno.
Il Tribunale sosteneva che la lesione iatrogena subita in occasione dell’intervento del 1991 poiché aveva comportato l’esigenza di una seconda operazione effettuata solo dopo un anno dal primo, era nota già a decorrere dal 1992.
Dunque, il richiedente, anche tramite le conoscenze dei professionisti che lo avevano in cura, aveva certamente compreso che le i postumi invalidanti lamentati erano riconducibili all’intervento svolto in Italia nel 1991.
Il ricorrente, vedendosi respinta dal tribunale la domanda di risarcimento, propose l’appello e poi ricorso in Cassazione sostenendo la tesi secondo cui il momento iniziale a partire dal quale calcolare la prescrizione non era quello in cui aveva subito l’intervento, ma quello in cui si erano aggravate le sue condizioni di salute come dimostrato tramite perizia di parte risalente al 2017.
La Corte di Cassazione ribadisce dunque che il termine di prescrizione va fatto decorrere dal momento in cui i postumi invalidanti vengono percepiti o possono esserlo con l’uso dell’ordinaria diligenza e grazie alle conoscenze scientifiche del momento.
Il dies a quo dunque non andava fissato al momento in cui le condizioni cliniche si erano aggravate ma a quando il soggetto aveva avuto modo di percepire che i sanitari avevano commesso un errore in occasione già del primo intervento.

 

Dott. Luigi Pinò


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