Dissenso del professionista con posizione inferiore: in caso di danno al paziente esclude la responsabilità

ALL’INTERNO DI UN’EQUIPE MEDICA IL DISSENSO DEL PROFESSIONISTA CON POSIZIONE INFERIORE RISPETTO ALL’OPERATO DEL SUPERIORE, IN CASO DI DANNO AL PAZIENTE, ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DEL PRIMO

(Corte Suprema di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 17 aprile 2023, n. 16094)
Questa pronuncia ci consente di affrontare il tema della responsabilità medica in equipe, individuando – tramite il principio di affidamento- colui che penalmente si ritiene responsabile per aver commesso l’errore o l’omissione in modo da non estendere la colpa a tutto il team.
La ratio che è alla base di questa sentenza nasce dall’esigenza di rispettare il principio secondo cui la responsabilità penale è strettamente personale.
L’equipe medica delinea un’ipotesi di collaborazione tra diversi professionisti sanitari, ciascuno dei quali gode di un ruolo ben definito e ricopre un compito specifico.
Dunque, se cooperano più professionisti, ognuno con un ruolo specifico nel rispetto di una ipotetica scala gerarchica e osservando il riparto di oneri previsti, allora ne deriva che ogni singolo membro risponde del proprio operato in considerazione della propria mansione e del proprio ruolo nella causazione dell’evento avverso.
Nell’ipotesi di operazione medica in equipe un aspetto importante riveste il principio di affidamento, secondo cui è responsabile il professionista che commette un errore o un’omissione ascrivibile alla sua competenza settoriale.
Per di più, bisogna ricordare che il medico nei confronti del malato assume sempre e comunque un obbligo di garanzia e di diligenza.
Il primo non è altro che il dovere di curare il paziente, mentre il secondo rappresenta la condotta che deve essere rispettata dal sanitario per salvaguardare la salute dell’ammalato.
In altre parole, potremmo dire che l’obbligo di diligenza da parte del medico coincide con il rispetto delle legis artis (l’osservanza delle linee guida), mentre l’obbligo di garanzia è rappresentato dalla cura del malato.
Anche alla luce della pronuncia in esame, è interessante considerare che l’obbligo di diligenza che incombe sul professionista non riguarda solamente le specifiche mansioni svolte dal medico, ma impone anche un obbligo di controllo sull’operato altrui.

Ne deriva che, onde poter prevenire o limitare l’insorgenza di un errore medico- qualora esso appaia particolarmente eclatante e nei casi in cui esso non implichi necessariamente conoscenze settoriali e specifiche- il medico che collabora con altri professionisti deve esprimere il proprio dissenso se ritiene che da quell’azione o da quella omissione possa derivare un danno ingiusto verso il paziente.
Per comprendere ancora meglio la ratio della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, appare opportuno ricordare un altro aspetto e cioè quello attinente al ruolo decisivo ma non esclusivo ricoperto dalle linee guida.
Queste ultime, infatti, possono rappresentare un valido aiuto per il medico, ma deve essere sempre il professionista a scegliere la terapia più opportuna tenendo conto delle esigenze in concreto del paziente.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione afferma che se uno dei componenti dell’equipe medica, in posizione di secondo operatore, manifesta il dissenso rispetto all’operato o alle scelte effettuate dagli altri membri del gruppo, non potrà essere considerato responsabile in caso di danno procurato al paziente.
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che il dissenso deve essere manifestato in modo chiaro e preciso.

 

Dott. Luigi Pinò


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