Malasanità – I risvolti del Deficit organizzativo e strutturale

A volte sono gli stessi operatori sanitari a denunciare casi di malasanità.

Pensiamo a tutte le circostanze in cui abbiamo sentito fare riferimento a turni massacranti, carenza di personale, assenza di macchinari all’avanguardia, strutture sempre più fatiscenti, ecc. ecc.

Ecco, anche simili ipotesi possono inserirsi nel rapporto di causa ed effetto e diventare, giustappunto, cause di episodi di responsabilità medica. In detti casi, infatti, gli eventi sono riconducibili non tanto all’errore medico bensì a carenze strutturali ed organizzative della struttura ospedaliera.

In estrema sintesi, trattasi di gioie e dolori del processo di aziendalizzazione che interessa gran parte dei nosocomi.

Sappiamo che la maggior parte delle scelte organizzative dei servizi sanitari sono regolate da criteri di economicità e di risparmio che non sempre coincidono però con l’esigenza di garantire il miglior servizio per il benessere dei pazienti. Purtroppo, sappiamo bene che le leggi di mercato e delle aziende non sempre soggiacciono alle regole del buon senso!

Malasanità – I risvolti del Deficit organizzativo e strutturale

Pensiamo, ad esempio, alle infezioni nosocomiali a cui vanno incontro tantissimi pazienti durante e/o  dopo la degenza.

La mancata salubrità dell’ambiente ospedaliero e delle attrezzature utilizzate in sala operatoria e /o in fase di diagnostica o semplicemente nei reparti, può determinare infatti l’insorgenza di infezioni nosocomiali, ormai sempre più frequenti tra i pazienti.

Pensiamo anche alla mancata disponibilità di tutti gli strumenti e i macchinari necessari per garantire l’esecuzione ottimale e tempestiva delle prestazioni sanitarie. In alcuni casi, questo deficit strutturale può incidere gravemente sullo stato clinico di pazienti che, loro malgrado, possono difatti subire gli effetti della inadeguata gestione di complicanze o emergenze cliniche riportando un aggravamento delle proprie condizioni di salute.

Altra nota dolente che spesso si ripercuote sui pazienti è la ridottissima disponibilità di personale, sia medico che paramedico, adeguatamente qualificato dal momento che sempre più spesso emerge che il numero delle risorse presenti nelle strutture è inidoneo a soddisfare l’elevata domanda.

Quante volte ci siamo imbattuti nelle critiche mosse da parte di familiari dei degenti ospedalieri in seguito a incidenti occorsi durante la degenza stessa. Molto spesso, infatti, sentiamo parlare di mancata o erronea custodia degli anziani o dei soggetti più deboli (si pensi ai minori o anche alle persone malate di mente) che non vengono monitorati come necessario e, ad esempio, cadono dal letto o hanno difficoltà a nutrirsi autonomamente, o a pulirsi ecc. ecc.

In tutti questi casi, si ricordi che la struttura ospedaliera è chiamata ex lege a rispondere anche per le proprie carenze strutturali e organizzative.

È chiaro che l’inadeguatezza dell’apparato organizzativo e strutturale dell’ospedale non elimina né attenua i profili di responsabilità riconducibili in capo al singolo professionista sanitario. Ricordiamo, infatti, che sul medesimo gravano specifici e appositi doveri, finalizzati a tutelare la salute del paziente di fronte alle inefficienze organizzative dell’ente, l’inadempimento dei quali può essere adeguatamente sanzionato.

In estrema sintesi, ricordiamo che spetta anche al sanitario:

  • Verificare l’adeguatezza della struttura in questione. Il compito consiste nel valutare anche l’idoneità della stessa ad erogare la prestazione diagnostica o terapeutica ed assistenziale.

 

  • Informare il paziente circa l’esistenza di eventuali deficit strutturali e organizzativi. In tal modo, è possibile rispettare il principio di autodeterminazione del malato, garantendo che il medesimo possa consapevolmente decidere se sottoporsi ad uno specifico trattamento in quella o in un’altra struttura. Nel caso in cui il paziente non sia in grado di prendere questa decisione, spetta al medico far sì che il malato venga trasportato e assistito in un nosocomio più efficiente e adeguato alle sue esigenze.

 

  • Laddove non sia possibile trasferire il paziente, il medico dovrà cercare di sopprerire alle deficienze della struttura in cui opera, garantendo sempre e comunque il miglior trattamento possibile.

 

Questi profili di responsabilità ascrivibili sia alla struttura sanitaria sia al personale sono sempre esistiti ma rivestono una maggiore importanza pratica con l’entrata in vigore della c.d. Legge Gelli-Bianco del marzo 2017. Ed infatti, alla luce della novella legislativa, uno degli aspetti fondamentali maggiormente evidenziato è quello di garantire la sicurezza delle cure. La legge Gelli Bianco impone di perseguire tale obiettivo (anche) mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie nonché tramite l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative degli enti nosocomiali.

Avv. Franco Di Maria                                                         Avv. Vincenza Pinò

 

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