Il lavoro dei CCTTUU e le operazioni peritali

Vediamo più da vicino come si sviluppano le operazioni peritali.
Abbiamo già affrontato il tema della nomina dei periti e del giuramento che i medesimi fanno innanzi al giudice in fase di accettazione dell’incarico.

Abbiamo altresì visto che i consulenti  sono chiamati a rispondere, entro un lasso di tempo ben preciso che – ahinoi- non sempre viene rispettato, a dei quesiti che il Giudicante pone loro al fine di comprendere meglio i fatti oggetto del processo.

Entriamo adesso nel cuore delle operazioni peritali vere e proprie.

Il luogo ed il giorno d’inizio delle stesse normalmente viene stabilito dai consulenti al momento dell’udienza di giuramento.

Al primo incontro devono partecipare:

  • i ccttuu;
  • i consulenti delle parti;
  • la presunta vittima di errore medico che verrà sottoposta a visita medico legale e a cui verranno rivolte alcune domande inerenti l’evoluzione del suo percorso clinico in relazione ai risvolti lamentati. Ovviamente, possono pure partecipare i difensori delle parti anche se di norma non accade.

Nel caso in cui l’azione processuale fosse stata introdotta dagli eredi della presunta vittima, se ritenuto necessario, i medesimi potrebbero essere ascoltati dai Ccttuu.

I consulenti del Giudice raccolgono tutte le informazioni necessarie, si confrontano con i colleghi medici e specialisti incaricati dalle parti, acquisiscono la documentazione clinica in atti – salvo l’esigenza di prendere in considerazione nuovi elementi, previa richiesta al Giudice.

Successivamente, gli ausiliari nominati dal giudice hanno in media 150 giorni per studiare il caso, analizzare le cartelle cliniche e consultare la letteratura scientifica, elaborare la cosiddetta bozza peritale e trasmetterla ai difensori delle parti in giudizio.

Entro un lasso di tempo stabilito dal Giudice, le parti faranno pervenire le proprie osservazioni ai consulenti e cioè contesteranno o meno alcuni passi della perizia e, se del caso, criticheranno le conclusioni della stessa.

Infine, i CCTTUU dovranno rispondere alle obiezioni mosse dalle parti e se lo ritengono opportuno possono modificare la perizia definitiva o, come accade il più delle volte, lasciare intatta la stessa.

È chiaro che il fulcro del giudizio risiede proprio nell’elaborato peritale perché è in esso che viene o meno riconosciuta la responsabilità dei medici per il proprio operato.

 

 

Avv. Franco Di Maria                                 Avv. Vincenza Pinò

 

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By Published On: Settembre 18th, 2020Categories: Flash News, MalasanitàTags:

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