Il nesso di causa: come si accerta in sede civile e in quella penale
Il nesso di causa: come si accerta in sede civile e in quella penale.
Abbiamo più volte evidenziato che la causalità civile differisce in modo sostanziale da quella penale.
In sede civile, l’attenzione ricade sul soggetto leso mentre il giudizio penale focalizza lo sguardo sulla figura del reo; inoltre, in ambito civilistico, si cerca di raggiungere una funzione di tipo risarcitoria a favore del danneggiato ed invece, il giudizio penale, si caratterizza per la funzione punitiva e rieducativa del reo.
Queste sostanziali differenze implicano, nei giudizi in materia di risarcimento del danno, l’adozione di un diverso criterio per accertare la sussistenza del nesso di causa e quindi: si adotta il criterio della preponderanza dell’evidenza “ovvero quello “del più probabile che non “in sede civile, mentre viene usato quello della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio “in sede penale.
Occorre precisare che la regola civilistica non si aggancia ad un dato di probabilità assoluta, cioè non implica affatto che per ritenere che una causa abbia determinato un dato evento debba essere soddisfatta la regola della probabilità nella misura del 50%+1.
Il criterio “del più probabile che non” significa solo che un evento si pone come antecedente causale con maggiore probabilità rispetto alle altre possibili cause.
Ed infatti, si deve tener conto di tutte le possibili cause e valutare se, nella fattispecie in esame, qualora fosse stato adottato il comportamento corretto, l’evento medesimo non si sarebbe verificato con un elevato grado di probabilità.
Ne consegue che, in presenza di più possibili concause produttrici di un unico evento, se nessuna di esse risulta verosimilmente aver avuto un’efficacia esclusiva nella causazione del fatto rispetto alle altre cause presenti in giudizio, spetta al Giudice valutare quale tra le molteplici cause sia quella che soddisfi il criterio della preponderanza dell’evidenza ed appaia “più probabile che non “rispetto alle altre nella determinazione dell’evento stesso.
Una pietra miliare degna di nota su questo argomento è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4024 del 20 febbraio 2018 con relatore Marco Rossetti che così ha statuito:” Quando un evento dannoso sia teoricamente ascrivibile a più cause, solo alcune delle quali implicanti una responsabilità civile, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento per il solo fatto che le possibili cause siano più d’una, ma deve accertare in concreto quale, tra le varie possibili cause, appaia la più probabile. Tale giudizio va compiuto non in astratto ed in assoluto, ma in concreto e in relazione alla probabilità relativa che ciascuna ipotetica causa può avere rispetto alle altre”.
Dott. Luigi Pinò