Il nesso di causa nella responsabilità civile

Ci rendiamo conto che il tema è particolarmente complesso e per addetti ai lavori. Tuttavia provare il nesso di causa è imprescindibile per il paziente – danneggiato perché, senza questa prova, la richiesta di risarcimento sarà respinta.

Qui di seguito cercheremo dunque di spiegare (semplificando) il primo ciclo causale (che deve essere provato dall’attore – danneggiato) e il secondo ciclo causale che deve essere provato dal convenuto (medico, ospedale) ma solo quando il primo abbia adempiuto al suo obbligo.

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I – Primo ciclo causale (Prova a carico attore)

Per affermare la sussistenza dell’obbligo risarcitorio occorre accertare non uno ma due nessi di causa: 1) quello tra la condotta illecita e la lesione dell’interesse (pregiudizio); 2) e quello tra il pregiudizio e i danni che ne sono derivati.

Il primo è chiamato causalità materiale” ed è disciplinato dall’art. 40 e 41 c.p.; il secondo viene chiamato causalità giurdica” ed è disciplinato dall’art. 1223 c.c. (Rossetti pag. 372 e seguenti “il danno alla salute”).

Entrambi i nessi di causa si provano con il criterio “del più probabile che non”.

 

 

(tratto da “Il danno alla salute”)

a) casualità materiale

Nesso di causa tra condotta dei sanitari e il verificarsi dell’evento pregiudizievole

a1) danno – evento

La casualità materiale può anche essere definita danno – evento che è quello che l’art. 2043 c.c. definisce danno ingiusto (mi hanno amputata la gamba sbagliata!).

b) casualità giuridica

            Nesso di causa tra evento pregiudizievole e il danno patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto (paziente, erede).

b1) danno – conseguenza

La casualità giuridica può anche essere definita danno – conseguenza ed è rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli che la vittima soffre a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica di cui è titolare (i danni patrimoniali e non, conseguenti all’amputazione della gamba sbagliata).

L’accertamento della causalità giuridica è disciplinato dall’art. 1223 cc che stabilisce che il risarcimento deve comprendere i soli danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’illecito.

Con conseguenza immediata e diretta (cfr. pagg. 381 e 382 Rossetti “Il danno alla salute”) ai sensi dell’art. 1223 c.c. deve intendersi che è esclusa la risarcibilità delle conseguenze dannose che l’evento lesivo (gamba sbagliata amputata) non avrebbe mai potuto produrre da sé solo, senza il contributo di altre e imprevedibili cause.

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Cass. ordinanza n. 4024/2018 Rel. Rossetti

            “Il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale (più probabile che non);

            pertanto l’affermazione di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico – deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo”.

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II – Secondo ciclo causale (Prova a carico del convenuto)

Solo allorquando l’attore – danneggiato abbia provato, a monte, la causalità materiale e quella giuridica (l’evento dannoso e le sue conseguenze patrimoniale e non), il convenuto, a valle, dovrà provare l’impossibilità di adempiere per una causa imprevedibile ed inevitabile (fatto estintivo del diritto).

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Ci auguriamo di aver fatto chiarezza su di un tema particolarmente arduo ma di capitale importanza.

Avv. Franco Di Maria                                             Avv. Vincenza Pinò

 

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