Il pregiudizio non patrimoniale: danno morale, biologico e dinamico

Il pregiudizio non patrimoniale: la componente biologica, quella dinamico-relazionale o esistenziale, il danno morale

È noto che il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica (Cass. Sez. un., n. 26972/2008) ed ha natura unitaria e omnicomprensiva.

Natura omnicomprensiva vuol dire che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice dovrà tener conto di tutte le conseguenze che ne sono derivate, nessuna eccettuata od esclusa, con due soli limiti:

  1. evitare di duplicare il risarcimento attribuendo nomi diversi o pregiudizi identici (Cass. 21716/2013; Cass. 23469/2018);
  2. disporre il ristoro per pregiudizi non patrimoniali che non abbiano superato una soglia minima di apprezzabilità (Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 4379/2016).

Ciò posto, costituiscono componenti dell’unitario danno non patrimoniale i seguenti aspetti:

  1. il danno biologico (cioè la lesione della salute suscettibile di accertamento medico legale – L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17);
  2. il danno dinamico – relazionale o esistenziale (cioè il peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, della vita quotidiana);
  3. il danno morale (cioè quella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell’immediatezza dell’illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita – Cass. n. 9231/2013).

La categoria unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale non consente dunque – se non in casi eccezionali – di liquidare alla vittima tre risarcimenti: uno per il danno biologico, un altro per quello morale e un terzo per quello dinamico – relazionale o esistenziale.

Questo perché – nella norma – i pregiudizi dinamico – relazionali e morali sono già ricompresi nel grado percentuale di invalidità permanente riconosciuta (pregiudizi quali quello alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).

Non costituisce invece duplicazione “la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di questi pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

Ciò posto… “Spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell’eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale… ossia della sofferenza eventualmente patita sul piano morale soggettivo… e quella che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico – relazionale, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita” .

Occorrerà dunque valutare se – nel singolo caso- vi siano pregiudizi (morali e/o dinamico-relazionali) che non risultino già “incorporati” nella percentuale di invalidità permanente riconosciuta e, in caso positivo, allegarli e provarli con ogni mezzo previsto dal nostro ordinamento, presunzioni comprese.

Avv. Vincenza Pinò                                           Avv. Franco Di Maria

 

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