{"id":26399,"date":"2019-01-17T13:01:18","date_gmt":"2019-01-17T13:01:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=26399"},"modified":"2026-04-15T05:45:31","modified_gmt":"2026-04-15T05:45:31","slug":"tribunale-di-competenza-quale-e-valido-in-caso-di-malasanita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=26399","title":{"rendered":"Malasanit\u00e0: Pu\u00f2 essere utilizzato il cosidetto foro del consumatore?"},"content":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 essere utilizzato, nelle cause di malasanit\u00e0, il cosiddetto <strong>foro del consumatore<\/strong>\u00a0(cio\u00e8 il Tribunale del luogo di residenza del paziente danneggiato) al posto di quello del luogo ove \u00e8 situato l\u2019ospedale?<\/p>\n<p>La risposta \u2013 in base ai consolidati principi enunciati dalla Corte di legittimit\u00e0 negli ultimi <strong>nove anni<\/strong> \u2013 non pu\u00f2 che essere <strong>negativa.<\/strong><\/p>\n<p>Ed infatti, con ordinanza n. 8093 del 2 aprile 2009 (pubblicata in Resp. civ. prev. 2009, 1283) la Corte di Cassazione ha stabilito che quando la struttura \u00e8 pubblica ovvero convenzionata con il Servizio Sanitario, <strong>la causa deve essere proposta davanti al Tribunale di competenza nella cui circoscrizione si trova la sede dell\u2019ospedale.<\/strong><\/p>\n<p>Secondo la Corte, infatti, in questo caso al paziente non pu\u00f2 essere attribuita la qualifica di \u201cconsumatore\u201d; inoltre l\u2019ospedale non pu\u00f2 essere considerato un \u201cprofessionista\u201d.<\/p>\n<p>Il servizio sanitario fornito dagli ospedali pubblici o convenzionati viene infatti erogato \u201c<em>attraverso una complessiva organizzazione imperniata sul principio di territorialit\u00e0, cio\u00e8 nel senso che vi sono tante articolazioni della complessiva organizzazione preposte ognuna ad un certo territorio. La fruizione del servizio, invece, non \u00e8, per\u00f2, necessariamente collegata alla residenza dell\u2019utente se non in via tendenziale, essendovi \u2026 la possibilit\u00e0 di beneficiare del servizio \u2026 in una qualsiasi articolazione dell\u2019organizzazione\u201d.<\/em> Ne consegue che l\u2019utente, quando si rivolge ad un ospedale situato al di fuori del proprio comune di residenza, si pone \u201c<em>in una situazione che non \u00e8 apparentabile a quella del consumatore\u201d, <\/em>soprattutto perch\u00e9 la decisione di farsi curare lontano dal proprio domicilio \u00e8 frutto di una sua \u201c<em>libera scelta<\/em>\u201d. Secondo la Corte \u00e8 pertanto \u201c<strong><em>pienamente ragionevole che la vicenda del contenzioso che nasce dall\u2019erogazione del servizio non sia soggetta al foro del consumatore<\/em><\/strong><em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La Cassazione aggiunge che il foro del consumatore non sarebbe comunque applicabile, perch\u00e9 le aziende ospedaliere pubbliche non sono qualificabili come \u201cprofessionisti\u201d. Le strutture pubbliche devono infatti erogare la prestazione anche quando, cos\u00ec facendo, subiscono perdite; l\u2019attivit\u00e0 professionale \u00e8 invece imprescindibilmente finalizzata alla percezione di un compenso.<\/p>\n<p>Analoga conclusione vale anche per le strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.<\/p>\n<p>Se \u00e8 infatti vero che la casa di cura convenzionata \u201c<em>si presenta come un\u2019azienda diretta a perseguire un utile\u201d<\/em>, tale utile viene in rilievo solo quando \u201c<em>essa stipula la convenzione con gli organismi di diritto pubblico \u2026 mentre, una volta instaurata la convenzione, la fornitura del servizio all\u2019utente avviene con modalit\u00e0 del tutto identiche a quelle seguite dalla struttura pubblica\u201d<\/em>.<\/p>\n<h3>Secondo la Corte, quindi, il paziente potr\u00e0 citare l\u2019ospedale davanti al Tribunale di competenza nella cui circoscrizione egli risiede solo quando la struttura sia:<\/h3>\n<p><strong>a)<\/strong> convenzionata, ma la richiesta di risarcimento si riferisca a prestazioni <strong>aggiuntive<\/strong> rispetto a quelle rimborsate all\u2019ospedale dal Servizio Sanitario Nazionale;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong> privata e non convenzionata.<\/p>\n<p>Dai principi enunciati dall\u2019ordinanza n. 8093 del 2009 <strong>non si sono poi discostate le successive pronunce della Suprema Corte<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<p><strong>Cass. civ., Sez. VI, 24 dicembre 2014, n. 27391 (ord.)<\/strong> \u201c<em>Rientrano nel foro del consumatore di cui all\u2019art. 33, comma II, lett U) del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, le controversie afferenti prestazioni mediche aggiuntive poste a carico dell\u2019utente e non del Servizio Sanitario Nazionale o della struttura convenzionata qualora vengano erogate a favore di un paziente in regime \u201c<strong>intramurario<\/strong>\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong>Cass., Sez. VI civile \u2013 3, ordinanza 8 giugno \u2013 2 novembre 2016, n. 22133<\/strong> \u2026\u201d<em>il foro del consumatore si configura alla luce di quanto gi\u00e0 affermato da Cass. n. 8093 del 2009 &#8230; e poi concretamente applicato da Cass. (ord.) n. 27391 del 2014 \u2026 al cui principio di diritto si fa rinvio\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><strong>Cass. civ. Sez. VI \u2013 3, ord. 21.09.2016, sentenza n. 18536:<\/strong> \u201c<em>La disciplina di cui al Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. U), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, non \u00e8 applicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: <strong>sia<\/strong> perch\u00e9, pur essendo l\u2019organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialit\u00e0, l\u2019assistito pu\u00f2 rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicch\u00e9 se il rapporto si \u00e8 svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza \u00e8 frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la \u201cratio\u201d dell\u2019art. 33 ct.; <strong>sia <\/strong>perch\u00e9 la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non pu\u00f2 quindi essere qualificata come \u201cimprenditore\u201d o \u201cprofessionista\u201d (Cass. n. 8093 del 2009). Non \u00e8 revocato poi in dubbio nel caso di specie che il paziente abbia fruito di una prestazione del servizio sanitario nazionale all\u2019interno di struttura pubblica (giacch\u00e9 \u00e8 lo stesso ricorrente che chiede in primo luogo la restituzione del ticket pagato per fruire della prestazione sanitaria all\u2019interno della struttura pubblica) e che non sia intercorso tra l\u2019utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N. (ovvero un intervento operatorio eseguito da un medico scelto dal paziente ed operante come libero professionista, sebbene nell\u2019espletamento di attivit\u00e0 intramuraria), con addebito all\u2019utente dei costi della prestazione di questi e di altri medici della struttura\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Avv. Franco Di Maria\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Avv. Vincenza Pin\u00f2<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 essere utilizzato, nelle cause di malasanit\u00e0, il cosiddetto foro del consumatore\u00a0(cio\u00e8 il Tribunale del luogo di residenza del paziente danneggiato) al posto di quello del luogo ove \u00e8 situato l\u2019ospedale? La risposta \u2013 in base ai consolidati principi enunciati dalla Corte di legittimit\u00e0 negli ultimi nove anni \u2013 non pu\u00f2 che essere negativa. 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