{"id":26425,"date":"2019-01-31T13:39:53","date_gmt":"2019-01-31T13:39:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=26425"},"modified":"2026-04-15T05:45:18","modified_gmt":"2026-04-15T05:45:18","slug":"malasanita-e-tribunale-competente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=26425","title":{"rendered":"Malasanit\u00e0 e Tribunale competente"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>Malasanit\u00e0 e Tribunale Competente &#8211;\u00a0Qual \u00e8 il Tribunale competente per territorio nei giudizi di malasanit\u00e0 oltre al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cpc) e a quello generale delle persone giuridiche (art. 19 cpc)? Problematiche attinenti al cosiddetto foro per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 cpc)<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Malasanit\u00e0 e Tribunale Competente<\/h3>\n<p><strong>L\u2019art. 20 cod. proc. civ.<\/strong> individua, per le cause relative a diritti di obbligazioni, <strong>due fori speciali<\/strong> facoltativi: <strong>quello <\/strong>del luogo in cui <strong>\u00e8 sorta l\u2019obbligazione <\/strong>\u00a0(<em>forum contractus <\/em>per le obbligazioni contrattuali; <em>forum commissi delicti<\/em> per le obbligazioni derivanti da fatto illecito); e <strong>quello<\/strong> del luogo ove la stessa deve essere eseguita (<em>forum destinatae solutionis<\/em>).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il <strong>primo foro speciale <\/strong>(<em>forum commissi delicti<\/em>) e sempre ai fini dell\u2019individuazione del luogo ove \u00e8 <strong>sorta l\u2019obbligazione<\/strong> dedotta in giudizio, obbligazione da fatto illecito, essa \u201c<em>sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al <strong>comportamento illecito<\/strong>, anche <strong>l\u2019evento<\/strong> <strong>dannoso <\/strong>che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il <strong>forum delicti<\/strong>, previsto dall\u2019art. 20 cpc, deve essere identificato con riguardo <strong>al luogo in cui \u00e8 avvenuto l\u2019evento<\/strong>\u201d.<\/em> (Cass. 20.09.2004, n. 18906).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il <strong>secondo foro speciale<\/strong> (<em>forum destinatae solutionis)<\/em>, ai sensi del combinato disposto dell\u2019art. 20 cod. proc. civ. e dell\u2019art. 1182 cod. civ., la giurisprudenza <strong>assolutamente prevalente della Suprema Corte<\/strong> ha sempre precisato che l\u2019art. 1182, 3\u00b0 comma, secondo cui l\u2019obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al <strong>domicilio del creditore<\/strong>, si applica <strong>esclusivamente<\/strong> nel caso in cui l\u2019obbligazione abbia per oggetto una somma <strong>gi\u00e0 determinata<\/strong> nel suo ammontare, ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un <strong>semplice calcolo aritmetico<\/strong> e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti; quando invece la <strong>somma deve essere ancora liquidata <\/strong>dalle parti, o, in loro sostituzione dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il <strong>quarto comma dell\u2019art. 1182, <\/strong>secondo cui l\u2019obbligazione deve essere adempiuta <strong>al domicilio che il debitore<\/strong> ha al tempo della scadenza (Cass. civ. Sez. III, 13 maggio 2004, n. 9092; Cass. civ. Sez. III, 18 marzo 1994, n. 2596; Cass. civ. Sez. II 27 gennaio 1996, n. 633; Cass. Sez II, 16 aprile 1999, n. 3808; Cass. civ. III, 26 luglio 2001, n. 10226; Cass. civ. Sez. II, 14 maggio 2002, n. 7021; Cass. civ. Sez. III, 22 maggio 2003, n. 8121; Cass. civ. Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22326).<\/p>\n<p>Vi era, tuttavia, un <strong>secondo orientamento<\/strong> (assolutamente minoritario) che sosteneva invece che il <em>forum destinatae solutionis <\/em>di cui all\u2019art. 1182, comma 3\u00b0, \u00e8 applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di danaro qualora l\u2019attore abbia richiesto il pagamento di una <strong>somma determinata<\/strong>, atteso che la maggiore o minore complessit\u00e0 dell\u2019indagine sulla determinazione dell\u2019ammontare effettivo del credito, attiene esclusivamente alla successiva fase di merito non incidendo cos\u00ec sulla competenza territoriale (Cass. n. 7474\/2005; Cass. n. 12455\/2010; Cass. n. 10837\/2011).<\/p>\n<p><strong>Le Sezioni Unite<\/strong>, con la sentenza <strong>n. 17989 del 13.09.2016<\/strong> hanno risolto il contrasto interpretativo esistente sul punto e, aderendo all\u2019indirizzo prevalente, hanno stabilito che \u2013 per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, cod. civ. e 20 cod. proc. civ. \u2013 <strong>si richiede l\u2019effettiva liquidit\u00e0 della prestazione in base al titolo<\/strong>.<\/p>\n<p>La Sesta Sezione, con ordinanza del 17.11.2015 n. 23527, consapevole del contrasto interpretativo esistente sul punto, rimetteva gli atti al Primo Presidente al fine di sollecitare un intervento del supremo Consesso proprio sulla questione relativa <strong>all\u2019applicabilit\u00e0 o meno dell\u2019art. 1182, co. 3 c.c.<\/strong> nei casi in cui l\u2019importo del corrispettivo di una prestazione <strong>non risultasse predeterminato<\/strong> ma venisse fissato autonomamente dall\u2019attore nell\u2019atto in cui fa valere la propria pretesa creditoria.<\/p>\n<p>La Sezione rimettente, in primo luogo, dava conto dell\u2019esistenza di interpretazioni non uniformi sulla disposizione citata.<\/p>\n<p>Come si diceva, un certo orientamento giurisprudenziale, <strong>assolutamente prevalente<\/strong>, circoscriveva la portata dell\u2019art. 1182, comma 3 c.c. <strong>alle sole<\/strong> obbligazioni aventi ad oggetto <strong>debiti pecuniari certi, liquidi ed esigibili<\/strong>, relativi cio\u00e8 a somme di denaro determinate o determinabili, laddove, per\u00f2, tale attivit\u00e0 di determinazione fosse riducibile ad un semplice <strong>calcolo aritmetico<\/strong> basato su dati gi\u00e0 pre-individuati dalle parti, dalla legge o dagli usi.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 si ricavava l\u2019ulteriore conclusione per cui tutte le volte in cui l\u2019obbligazione pecuniaria <strong>non presentasse tali caratteri<\/strong>, la stessa avrebbe cessato di essere sottoposta alla regola generale della portabilit\u00e0 e avrebbe assunto i connotati di una obbligazione <em>querable<\/em> con fondamentali conseguenze sul piano pratico (la mora non sarebbe pi\u00f9 <em>ex re <\/em>ma diventerebbe <em>ex persona<\/em>, con necessit\u00e0 di un atto di costituzione in mora da parte del creditore e muterebbe, poi, il giudice compente ai sensi dell\u2019art. 20 c.p.c.).<\/p>\n<p>Un altro orientamento, invece, <strong>minoritario tra le corti di legittimit\u00e0<\/strong>, basandosi su una interpretazione letterale dell\u2019art. 1182, comma 3, rifiutava l\u2019opinione dominante che pretendeva di restringere irragionevolmente la portata applicativa della norma, atteso che non si riscontrava \u2013 nel dato positivo \u2013 alcun elemento utile a legittimare una simile impostazione.<\/p>\n<p>Preso atto delle differenti posizioni emerse nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale, le Sezioni Unite, nella sentenza in esame, affermano di dovere aderire <strong>all\u2019indirizzo tradizionale; <\/strong>che, al fine di qualificare l\u2019obligazione come portabile (per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, co. 3 c.c. e 20 c.p.c.), <strong>richiede l\u2019effettiva liquidit\u00e0 della prestazione in base al titolo<\/strong>.<\/p>\n<p>La Corte rileva che la particolarit\u00e0 delle obbligazioni pecuniarie illiquide consiste nel fatto che, ai fini dell\u2019adempimento del debitore, \u00e8 necessario un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale, il che assume una portata fondamentale se solo si ha riguardo a quanto gi\u00e0 accennato in precedenza, e cio\u00e8 che la natura \u201cportabile\u201d o \u201cchiedibile\u201d di un\u2019obbligazione rileva anche in tema di mora.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1129, comma 2 n. 3 (c.d. <em>mora ex re)<\/em> esclude la necessit\u00e0 della costituzione in mora quando l\u2019obbligazione debba essere adempiuta presso il domicilio del creditore, quando cio\u00e8 essa sia <em>portable<\/em>.<\/p>\n<p>Ebbene, la Cassazione nega che tale disposizione si applichi anche alle obbligazioni pecuniari illiquide, perch\u00e9 se cos\u00ec fosse, si osserva, \u201c<em>la mora \u2013 e con essa la responsabilit\u00e0 ex art. 1224 c.c. \u2013 scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile\u201d<\/em> a causa dell\u2019incertezza del relativo ammontare, il che sarebbe ingiustificato, oltre che illogico, posto che in base alla regola generale di cui all\u2019art. 1218 c.c., \u00e8 esclusa la responsabilit\u00e0 del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile.<\/p>\n<p>Per tali motivi, la Corte conclude affermando che \u201c<em>le indicate esigenze di protezione del debitore richiedono evidentemente che la liquidit\u00e0 del credito sia ancorata a <strong>dati oggettivi<\/strong>, mentre sarebbero frustrate se esse si facessero coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell\u2019attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in assenza di indicazioni nel tiolo. In tal modo <strong>non il dato oggettivo della liquidit\u00e0 del credito<\/strong> radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bens\u00ec <strong>il mero arbitrio del creditore<\/strong> stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, <strong>con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Avv. Franco Di Maria\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Avv. Vincenza Pin\u00f2<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Malasanit\u00e0 e Tribunale Competente &#8211;\u00a0Qual \u00e8 il Tribunale competente per territorio nei giudizi di malasanit\u00e0 oltre al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cpc) e a quello generale delle persone giuridiche (art. 19 cpc)? 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