{"id":26483,"date":"2019-05-27T09:12:19","date_gmt":"2019-05-27T09:12:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=26483"},"modified":"2026-04-15T05:44:02","modified_gmt":"2026-04-15T05:44:02","slug":"il-concetto-di-salute-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=26483","title":{"rendered":"Il concetto di salute in Italia"},"content":{"rendered":"<p>Come abbiamo gi\u00e0 osservato, \u00e8 indispensabile soffermarsi sul concetto giuridico di salute, cos\u00ec come si \u00e8 affermato nel nostro ordinamento, per comprendere appieno la natura, le caratteristiche e i limiti dei diritti che ruotano intorno ad essa.<\/p>\n<h3>Va in primo luogo ricordato che il nostro ordinamento, con il d. lgs C.p.S. del 4 marzo 1947, n. 1068 ha formalmente <strong>recepito la definizione di salute dell\u2019OMS<\/strong>.<\/h3>\n<p>La salute di un individuo, dunque, non si misura pi\u00f9 facendo riferimento al concetto tradizionale di integrit\u00e0 fisica o psico-fisica misurata cio\u00e8 \u201c<strong><em>oggettivamente<\/em><\/strong>\u201d in base alla corrispondenza del corretto funzionamento dei vari organi e della psiche a parametri biologici prefissati.<\/p>\n<p>La salute, ora, si misura anche in base ad altri parametri quali, ad esempio, i rapporti familiari e sociali, l\u2019ambiente in cui si lavora o si vive, le forme in cui si pu\u00f2 esprimere la propria religiosit\u00e0 e spiritualit\u00e0 <a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Il \u201c<em>benessere<\/em>\u201d, dunque, in particolare quello psichico e sociale, \u00e8 difficilmente valutabile in termini <strong>oggettivi <\/strong>e la definizione dell\u2019OMS non pu\u00f2 non conferire alla salute un connotato di <strong>soggettivit\u00e0, <\/strong>la necessit\u00e0 cio\u00e8 di interpretarla in base al particolare vissuto di ogni persona.<\/p>\n<p>Questo approdo in Italia \u00e8 iniziato a profilarsi a partire dagli anni \u201970, sia in campo normativo che giurisprudenziale.<\/p>\n<p>Emblematica, a questo proposito, la celeberrima sentenza del 18.02.1975 n. 27 della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo l\u2019art. 546 cod. pen. nella parte in cui puniva chi praticava l\u2019aborto su una donna consenziente, unitamente alla donna stessa, \u201c<em>anche quando sia accertata la pericolosit\u00e0 della gravidanza per il <strong>benessere fisico<\/strong> e per <strong>l\u2019equilibrio psichico<\/strong> della gestante\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Sulla stessa linea tracciata dalla Consulta, anche l\u2019art. 4 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 sull\u2019interruzione volontaria della gravidanza stabilisce che\u00a0 essa possa essere interrotta \u201c<em>quando il parto o la maternit\u00e0 comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o la suo stato di salute o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui \u00e8 avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Vi sono poi altre leggi di quell\u2019epoca che presuppongono una consapevolezza della salute umana diversa da quella tradizionale, come quella istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833) e quella sull\u2019assistenza psichiatrica (L. 13 maggio 1978, n. 180), leggi innovative a proposito dei diritti e della\u00a0libert\u00e0 di autodeterminazione del paziente<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Come \u00e8 stato correttamente affermato: \u201c<em>comincia a farsi strada una dimensione della salute\u2026 dell\u2019individuo che \u00e8 <strong>psichica <\/strong>senza che si possa parlare di malattia mentale, tanto che alcuni interventi sono possibili e leciti in presenza di una data situazione psichica (<strong>non qualificabile come malattia<\/strong>) e cessano di esserlo ove quella condizione soggettiva non vi<\/em> sia\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Oltre alle fonti normative in senso stretto, un peso notevole nella definizione della salute umana non pu\u00f2 non attribuirsi al <strong>Codice deontologico medico<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale codice \u2013 sin dal 1995 \u2013 aveva adottato una definizione di salute che richiamava fortemente quella dell\u2019OMS (\u201c<em>La salute \u00e8 intesa nella accezione <strong>biologica<\/strong> pi\u00f9 ampia del termine come condizione, cio\u00e8, di benessere fisico psichico della persona\u201d<\/em>).<\/p>\n<p>I Codici successivi del 1998, del 2006 e del 2014, attualmente in vigore, hanno apportato una piccola ma assai significativa modifica, ovvero l\u2019eliminazione del termine \u201c<strong>biologico<\/strong>\u201d (<em>\u201cLa salute intesa nell\u2019accezione pi\u00f9 ampia del termine come condizione, cio\u00e8, di benessere fisico e psichico della persona\u201d<\/em>).<\/p>\n<p>Si \u00e8 cio\u00e8 riconosciuto un concetto di \u201csalute\u201d non necessariamente legato alla sola situazione <strong>biologica <\/strong>dell\u2019individuo.<\/p>\n<p>All\u2019evoluzione normativa si associa un percorso compiuto dalla giurisprudenza di cui si indicheranno, qui di seguito, i passaggi pi\u00f9 significativi.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 non menzionarsi a questo proposito la sentenza del 22.10.1990, n. 471 della Corte Costituzionale che ha il merito di iscrivere la salute nell\u2019alveo dell\u2019art. 13 Cost. e, dunque, nel perimetro di quella <strong>libert\u00e0 <\/strong>al cui interno si manifesta il potere di ciascun individuo di disporre del proprio corpo sancendo cos\u00ec \u201c<em>una interazione contenutistica tra salute, libert\u00e0 e personalit\u00e0\u00a0<\/em><a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p>Dello stesso periodo la famosissima sentenza sul caso \u201c<em>Massimo<\/em>\u201d (Cass. pen. 21.04.1992)<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> che evidenzia l\u2019aspetto psicologico della salute e dunque l\u2019imprescindibile valutazione <strong>soggettiva<\/strong> sulla propria salute che \u201c<em>non \u00e8 un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o, peggio, dall\u2019arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volont\u00e0 dell\u2019avente diritto, trattandosi di una scelta che \u2026 riguarda la qualit\u00e0 della vita e che, pertanto, lui e lui solo pu\u00f2 legittimamente fare\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Un passo ulteriore nell\u2019abbandono di una concezione tradizionale di salute viene fatto dal Tribunale di Milano nel caso <em>\u201cSan Raffaele\u201d<\/em> con la sentenza 14.05.1998<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> ove si stabilisce che \u201c<em>l\u2019idea tradizionale di patologia risulta sempre pi\u00f9 distante rispetto a quella di salute, ormai carica di una forte componente <strong>soggettiva<\/strong>\u201d <\/em>e che \u201c<em>gli atti terapeutici, secondo una visione allargata di salute.. non fanno pi\u00f9 solo riferimento a una concezione organica della malattia, ma tengono conto degli aspetti fisici e psichici della persona e delle sue personali e insindacabili aspettative di vita\u201d.<\/em><\/p>\n<p>L\u2019autodeterminazione \u2013 prosegue la sentenza \u2013 si concretizza con <em>\u201cl\u2019idea stessa che un individuo ha di se stesso e delle proprie aspettative di vita \u2026 e una violazione di tale potere di libera scelta non pu\u00f2 non implicare una alterazione sensibile di tale auto considerazione e dell\u2019immagine di s\u00e9\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Una tale visione \u00e8 stata poi condivisa anche da Cass. Sez. Un. 1.08.2006, n. 17461<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> e da Cass. 6.10.2007, n. 21748 sul caso Englaro<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> .<\/p>\n<p>Da questo breve <em>excursus <\/em>sulla nozione di salute \u2013 ribadito dalla pi\u00f9 recenti sentenze di legittimit\u00e0 \u2013 emerge una idea di salute non pi\u00f9 intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico e quindi in relazione con \u201c<em>la percezione che ciascuno ha di s\u00e9, anche con gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p>E, francamente, non si vede chi altro, se non i genitori, possa esprimere un simile giudizio prospettico in nome e per conto del neonato.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, le motivazioni a sostegno della decisione della Corte EDU prima ricordata per il caso di Charlie Gard, si fondano proprio sull\u2019assenza di prospettive di una <strong>vita dignitosa<\/strong> per il neonato. E, si noti, che dalle risultanze cliniche risulta che non era stata dichiarata la morte cerebrale del bambino.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em> Avv. Franco Di Maria<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Avv. Vincenza Pin\u00f2<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Non a caso in seno all\u2019OMS si era discussa l\u2019ipotesi di aggiungere, nella definizione di salute, anche il <em>\u201cbenessere spirituale\u201d<\/em> (cfr. Regional Office for the Western Pacific\u201d dell\u2019OMS in <a href=\"http:\/\/www.wpr.who.int\">www.wpr.who.int<\/a>).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Si v. l\u2019art. 1 l. n. 833\/1978 (che utilizza esplicitamente il concetto di \u201c<em>salute fisica e psichica\u201d<\/em>, l\u2019art. 19 (<em>\u201cai cittadini \u00e8 assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura\u201d<\/em>) e, soprattutto, l\u2019art. 33, dal quale \u201c<em>si ricava il principio del diritto-dovere di essere informati e di prestare il proprio consenso e della libert\u00e0 di disporre se fruire o meno dei servizi di accertamento sanitario, limitando quelli obbligatori ai soli casi stabiliti dalla legge\u201d<\/em> De Carolis, <em>Potere di scelta e tutela dell\u2019utente del settore sanitario, in Sanit\u00e0 pubblica,<\/em> 1999, 796 ss.) Quanto alla l. n. 180\/1978, emblematico l\u2019esordio dell\u2019art. 1 (\u201c<em>Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari\u201d) <\/em>che subito dopo, nel trattare gli eventuali trattamenti sanitari obbligatori sottolinea che (art. 1, comma 2) <em>\u201cnei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall&#8217;autorit\u00e0 sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignit\u00e0 della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura\u201d. <\/em>concetto poi approfondito nel comma 5, finalizzato all\u2019acquisizione del consenso dell\u2019interessato ogniqualvolta sia possibile. (\u201c<em>Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi \u00e8 obbligato<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Santosuosso, \u201c<em>Dalla salute pubblica all\u2019autodeterminazione: il percorso del diritto alla salute\u201d<\/em>, in Barni \u2013 Santosuosso, \u201c<em>Medicina e diritto. Prospettive e responsabilit\u00e0 della professione medica oggi\u201d<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 1996, pagg. 89 e segg.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> P. Zatti \u201c<em>Il diritto a scegliere la propria salute\u00a0 <\/em>(in margine al caso S. Raffaele) in Nuova Giur. Civ. comm. 200, II, 1 segg. <em>La portata innovativa in termini di concezione della salute \u00e8 ben colta anche nel commento di Musumeci dal \u201cpotere\u201d alla \u201clibert\u00e0\u201d di disporre del proprio corpo, <\/em>in Giur. Cost. 199, 626 segg., il quale ben mette in evidenza che \u201c<em>di certo integrit\u00e0 fisica e salute rappresentano due stati di fatto assai simili tra loro ma mentre la prima resta legata ad un concetto ben definito, quale quello dell\u2019assenza di malattia, la seconda \u00e8 una nozione relativa, variabile non solo da soggetto a soggetto ma anche in relazione allo sviluppo della societ\u00e0 che condiziona il benessere dell\u2019individuo\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. pen. 21.04.1992, in Riv. pen. 1993, 42, con nota di Postarino; in Cass. pen. 1993, 63, con nota di Melillo.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Trib. Milano, 14.05.1998, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2000, I, 92, con commento di Zatti, \u201c<em>Il diritto a scegliere la propria salute<\/em>\u201d, cit.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cass. Sez. Un. 1.08.2006, n. 7461 in Giur. civ. 2007, 3, 624.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cass. 16.10.2007, n. 21748 in (<em>ex plurimis<\/em>) nuova Giur. Civ. Comm. 2008, I 83, con nota di Venchiarutti \u201c<em>Stati vegetativi permanenti: scelta di cure e incapacit\u00e0\u201d<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. 6.10.2007, n. 21748, cit.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come abbiamo gi\u00e0 osservato, \u00e8 indispensabile soffermarsi sul concetto giuridico di salute, cos\u00ec come si \u00e8 affermato nel nostro ordinamento, per comprendere appieno la natura, le caratteristiche e i limiti dei diritti che ruotano intorno ad essa. 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