{"id":28364,"date":"2023-07-10T11:30:55","date_gmt":"2023-07-10T11:30:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28364"},"modified":"2026-04-15T05:13:12","modified_gmt":"2026-04-15T05:13:12","slug":"il-medico-risponde-solo-dellaggravamento-della-patologia-e-non-per-la-complessiva-menomazione-del-paziente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28364","title":{"rendered":"Il medico risponde solo dell&#8217;aggravamento della patologia e non per la complessiva menomazione del paziente"},"content":{"rendered":"<p>IL MEDICO RISPONDE SOLO DELL\u2019AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA DELL\u2019AMMALATO E NON PER LA COMPLESSIVA MENOMAZIONE DEL PAZIENTE<\/p>\n<p>La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 459\/2023, affronta il tema della responsabilit\u00e0 medica nel caso di cattiva esecuzione di un intervento chirurgico che implichi un peggioramento dello stato clinico della paziente.<br \/>\nIn particolare, l\u2019attenzione ricade sul gradiente di responsabilit\u00e0 imputabile al medico.<br \/>\nQuest\u2019ultimo &#8211; in conseguenza di un errore clinico che va ad incidere sulla patologia di cui era gi\u00e0 affetta la paziente &#8211; risponde solo dell\u2019aggravamento causato dal suo errore e non delle complessive condizioni di salute della medesima.<br \/>\nAl professionista \u00e8 imputabile solo il danno differenziale.<br \/>\nBisogna ricordare che nei casi di responsabilit\u00e0 medica il paziente- anche tramite presunzioni &#8211; deve dimostrare il nesso eziologico tra il danno lamentato ( l\u2019insorgenza di una patologia o un suo peggioramento causato dall\u2019inadempimento del debitore) e la condotta del sanitario; mentre la struttura sanitaria, solo in un secondo momento , e quindi dopo che il danneggiato abbia dato prova del legame tra causa ed effetto, dovr\u00e0 dimostrare di aver agito secondo le leges artis.<br \/>\nIn tal modo, prover\u00e0 l\u2019inesistenza dell\u2019inadempimento o che comunque il danno sia ascrivibile sotto un punto di vista eziologico ad altri fattori causali.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, la struttura sanitaria veniva citata in giudizio da una paziente &#8211; per i danni subiti in seguito ad un intervento chirurgico &#8211; poich\u00e9 il suo stato di salute era peggiorato e quindi la signora agiva giudizialmente per chiedere e ottenere il risarcimento del danno lamentato.<\/p>\n<p>Il Tribunale condannava l\u2019ospedale dal momento che non era riuscito a fornire la prova liberatoria gravante sullo stesso.<br \/>\nLa parte soccombente proponeva appello alla sentenza emessa dal Tribunale, ma l\u2019esito veniva riconfermato anche in quella sede perch\u00e9 la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale non solo per le proprie omissioni nei confronti del paziente, ma anche per l\u2019operato del proprio personale dipendente.<br \/>\nOccorre evidenziare che la complicanza sorta &#8211; in seguito all\u2019intervento chirurgico- ha una certa rilevanza da un punto di vista medico e non dal lato giuridico poich\u00e9 non pu\u00f2 essere considerata una circostanza attenuante per il sanitario poich\u00e9 il peggioramento delle condizioni del paziente pu\u00f2 essere determinato:<\/p>\n<ul>\n<li>da un fatto prevedibile ed evitabile con colpa ascrivibile al medico;<\/li>\n<li>da una causa non prevedibile e non evitabile e quindi rientrante nell\u2019ipotesi di causa<br \/>\nimprevedibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In definitiva, il medico risponde esclusivamente dell\u2019aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione del paziente.<br \/>\nCerchiamo di capire la differenza tra le menomazioni in modo da poter individuare \u2013 tramite un calcolo &#8211; l\u2019importo da liquidare a titolo di menomazione concorrente.<br \/>\nAll\u2019interno delle menomazioni, \u00e8 utile inizialmente fare una distinzione tra quelle plurime policrone e quelle plurime monocrone.<br \/>\nLe prime sono conseguenti ad infortuni riportati in epoche diverse, mentre le seconde sono quelle riprodotte nello stesso infortunio.<br \/>\nUn\u2019ulteriore differenza \u00e8 tra quelle concorrenti e quelle coesistenti.<\/p>\n<p>Anche questa distinzione \u00e8 utile per capire come funzioni il calcolo per la determinazione del grado di invalidit\u00e0 permanente e per la liquidazione del danno.<br \/>\nLe menomazioni coesistenti non sono rilevanti nella determinazione del grado di invalidit\u00e0 permanente e nella liquidazione del danno e dunque di esse non si tiene conto; mentre le menomazioni concorrenti aggravano l\u2019invalidit\u00e0 preesistente e, pertanto, rivestono un ruolo rilevante ai fini della liquidazione del danno.<br \/>\nPer calcolare la menomazione concorrente \u00e8 necessario effettuare alcuni passaggi:<\/p>\n<ul>\n<li>prima valutare l\u2019invalidit\u00e0 complessiva del soggetto (menomazione<br \/>\npreesistente e menomazione causata dall\u2019illecito) e poi convertirla in<br \/>\ndenaro;<\/li>\n<li>successivamente considerare quella preesistente all\u2019illecito e convertila in<br \/>\ndenaro;<\/li>\n<li>menomazione concorrente \u00e8 data dalla differenza tra il primo valore<br \/>\nconvertito in denaro (menomazione preesistente + menomazione<br \/>\ndell\u2019illecito) e il secondo (menomazione causata dall\u2019illecito).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La differenza tra il primo valore e il secondo sar\u00e0 l\u2019importo da liquidare a titolo di menomazione concorrente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dott. Luigi Pin\u00f2<\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/flash-news\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione flash news<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione blog<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/contatti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Contattaci per avere pi\u00f9 info<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL MEDICO RISPONDE SOLO DELL\u2019AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA DELL\u2019AMMALATO E NON PER LA COMPLESSIVA MENOMAZIONE DEL PAZIENTE La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 459\/2023, affronta il tema della responsabilit\u00e0 medica nel caso di cattiva esecuzione di un intervento chirurgico che implichi un peggioramento dello stato clinico della paziente. 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