{"id":28368,"date":"2023-07-12T10:01:40","date_gmt":"2023-07-12T10:01:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28368"},"modified":"2026-04-15T05:13:06","modified_gmt":"2026-04-15T05:13:06","slug":"non-interpreta-correttamente-le-immagini-della-tac-radiologa-condannata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28368","title":{"rendered":"Non interpreta correttamente le immagini della TAC: radiologa condannata"},"content":{"rendered":"<p>RADIOLOGA CONDANNATA PER NON AVER INTERPETRATO CORRETTAMENTE LE IMMAGINI DELLA TAC, ESCLUDENDO ULTERIORI APPROFONDIMENTI, ANCHE SE QUESTE ULTIME NON ERANO NITIDE<\/p>\n<p>Con la pronuncia in esame ci occuperemo della morte di un paziente per edema cerebrale avvenuta dopo le sue dimissioni dal pronto soccorso.<\/p>\n<h4>Il nodo principale della questione attiene alla responsabilit\u00e0 ascrivibile alla radiologa per non aver compreso la gravit\u00e0 delle condizioni cliniche del paziente in seguito alla lettura della Tac.<\/h4>\n<p>Veniva incardinato un giudizio di risarcimento del danno dagli eredi del paziente che citavano la radiologa.<br \/>\nIl Tribunale aveva considerato la radiologa responsabile del decesso del paziente con ipotesi di colpa grave perch\u00e9 non aveva interpretato correttamente le immagini della Tac cranica; infatti, non si era accorta della presenza di lesioni encefalitiche e del sanguinamento intracranico, e nel referto aveva escluso la necessit\u00e0 di ricorrere ad ulteriori approfondimenti.<br \/>\nA sua discolpa, l\u2019imputata sosteneva di aver rispettato le linee guida previste e che solo un radiologo di grande esperienza avrebbe potuto riscontrare la lesione lamentata dal paziente perch\u00e9 l\u2019immagine della TAC risultava sfuocata ed era difficile formulare la corretta diagnosi.<br \/>\nDopo l\u2019esame radiologico, il paziente veniva dimesso su indicazione del medico del pronto soccorso e moriva a casa, alcuni giorni dopo, a causa di un edema cerebrale.<br \/>\nLa professionista si opponeva alla sentenza emessa dal Tribunale e proponeva appello.<br \/>\nSecondo la Corte di Appello nei confronti dell\u2019imputata era ravvisabile solamente un profilo di colpa lieve, considerata irrilevante da un punto di vista penale.<br \/>\nLa Corte di Appello riteneva che avrebbe dovuto essere considerato responsabile del decesso pi\u00f9 che altro il medico del pronto soccorso che ha disposto le dimissioni, ma nei confronti del medesimo non era stata esercitata l\u2019azione legale.<br \/>\nLe linee guida nel caso di diagnostica per immagini prevedono che, in caso di esami complessi, come lo \u00e8 la tac, deve essere il medico ad eseguirle perch\u00e9 grazie alla sua esperienza pu\u00f2 valutare i risultati, mentre il radiologo sar\u00e0 solo responsabile nella scelta della qualit\u00e0 delle immagini su cui si baser\u00e0 il proprio referto.<\/p>\n<p>Il radiologo quindi deve effettuare l\u2019esame con gli strumenti pi\u00f9 idonei, mentre spetta al medico effettuare la diagnosi e capire quale sia la giusta cura da intraprendere. Nel caso di specie, alla radiologa venivano imputate due leggerezze: l\u2019essersi distaccata dalle linee guida per non aver usato immagini nitidissime nell\u2019effettuare il referto ed essere giunta ad una errata diagnosi poich\u00e9 non era specializzata nella diagnostica del cranio.<br \/>\nI familiari del paziente proponevano ricorso in Cassazione.<\/p>\n<h4>La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato dai familiari perch\u00e9 in primis non erano state individuate correttamente le linee guida e nel secondo grado di giudizio non era stato considerato l\u2019errore commesso dalla radiologa (errata interpretazione delle immagini della Tac a causa della scarsa qualit\u00e0 e diagnosi sbagliata perch\u00e9 non era una specialista del cranio).<\/h4>\n<p>In virt\u00f9 delle motivazioni sovraesposte, decadeva l\u2019ipotesi di colpa lieve per la radiologa e quindi il medico non poteva essere considerato responsabile poich\u00e9 aveva ricevuto un referto errato ascrivibile alla condotta imprudente della professionista.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dott. Luigi Pin\u00f2<\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/flash-news\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione flash news<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione blog<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/contatti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Contattaci per avere pi\u00f9 info<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RADIOLOGA CONDANNATA PER NON AVER INTERPETRATO CORRETTAMENTE LE IMMAGINI DELLA TAC, ESCLUDENDO ULTERIORI APPROFONDIMENTI, ANCHE SE QUESTE ULTIME NON ERANO NITIDE Con la pronuncia in esame ci occuperemo della morte di un paziente per edema cerebrale avvenuta dopo le sue dimissioni dal pronto soccorso. 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