{"id":28378,"date":"2023-07-17T15:22:32","date_gmt":"2023-07-17T15:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28378"},"modified":"2026-04-15T05:12:37","modified_gmt":"2026-04-15T05:12:37","slug":"intervento-urgente-rimandato-per-uno-piu-grave-struttura-responsabile-per-ritardata-prestazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28378","title":{"rendered":"Intervento urgente rimandato per uno pi\u00f9 grave: struttura responsabile per ritardata prestazione"},"content":{"rendered":"<p>RESPONSABILITA\u2019 DELLA STRUTTURA SANITARIA PER RITARDATA PRESTAZIONE NEL CASO IN CUI UN INTERVENTO URGENTE E MESSO IN CODA PER UNO RITENUTO PIU\u2019 GRAVE<\/p>\n<p>Con la pronuncia del 15 giugno 2021 n. 16936, la Corte di Cassazione Civile si \u00e8 occupata del tema della responsabilit\u00e0 medica ascrivibile alla struttura sanitaria per aver rimandato un intervento chirurgico poich\u00e9 nel frattempo \u00e8 sopraggiunto un caso pi\u00f9 grave.<\/p>\n<h4>Quando un ente sanitario accoglie il ricovero di un paziente si fa carico di alcuni obblighi derivanti dal contratto di spedalit\u00e0.<\/h4>\n<p>In particolare, la struttura garantisce al paziente alcuni servizi che vanno dalla prestazione sanitaria, alla messa a disposizione di personale qualificato, dalla fruizione di attrezzature specifiche durante la degenza, all\u2019obbligo di assicurare un ambiente sicuro e pulito per limitare il pi\u00f9 possibile il rischio di infezioni e tutelare la salute del malato.<br \/>\nBisogna per\u00f2 ricordare che quando si parla di responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria deve essere il danneggiato a dimostrare l\u2019insorgere o l\u2019aggravamento di una patologia da associare alle inottemperanze del danneggiante, mentre deve essere l\u2019ente sanitario a provare di aver fornito un\u2019esatta prestazione sanitaria e che l\u2019aggravamento della malattia sia dovuto ad una causa imprevista ed imprevedibile.<br \/>\nNel caso di specie, un uomo veniva ricoverato in ospedale a causa di un ematoma subdurale (presenza di sangue nella scatola cranica e localizzata in corrispondenza delle meningi) e, viste le condizioni particolarmente critiche, veniva immediatamente portato in sala operatoria.<br \/>\nTuttavia, l\u2019intervento chirurgico veniva rimandato perch\u00e9 sopraggiungeva in struttura un caso ritenuto pi\u00f9 grave.<br \/>\nI familiari, visto la decisione dell\u2019ospedale di rinviare l\u2019intervento e per non peggiorare ulteriormente le condizioni di salute del loro caro, decidevano di trasferirlo in una clinica privata e riuscivano cos\u00ec a fare l\u2019intervento, seppur a pagamento.<br \/>\nSuccessivamente la struttura sanitaria veniva citata in giudizio e veniva richiesto dai familiari il rimborso pari alla somma pagata per effettuare l\u2019intervento nella clinica.<br \/>\nIl Tribunale adito respingeva la domanda presentata dagli attori perch\u00e9 &#8211; secondo i giudici di primo grado &#8211; la struttura sanitaria non poteva essere considerata responsabile in quanto il rinvio della prestazione sanitaria era giustificato dalla gravit\u00e0 del nuovo caso presentatosi.<br \/>\nGli attori si opponevano alla sentenza del Tribunale e proponevano Appello.<\/p>\n<p>Nel secondo grado di giudizio, la decisione veniva ribaltata e la struttura veniva considerata responsabile poich\u00e9 dalla perizia emergeva che le condizioni cliniche del paziente erano critiche e quindi la decisone di rinviare l\u2019intervento era stata considerata causa di inadempimento e fonte di responsabilit\u00e0.<br \/>\nL\u2019ente sanitario proponeva ricorso in Cassazione principalmente considerando tre motivi:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019inadempimento era tutto da dimostrare nel senso che &#8211; secondo la struttura &#8211; l\u2019intervento era perfettamente rimandabile poich\u00e9 era sopraggiunto un caso pi\u00f9 grave;<\/li>\n<li>la condotta dei familiari in realt\u00e0 era stata la causa principale dell\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere alla prestazione perch\u00e9 oramai il paziente era stato trasferito;<\/li>\n<li>il paziente &#8211; secondo la natura contrattuale nel rapporto instauratosi con l\u2019ospedale &#8211; doveva dimostrare l\u2019inadempimento e, solamente dopo, la struttura doveva fornire la prova liberatoria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso presentato dalla struttura perch\u00e9 secondo gli ermellini il paziente aveva dimostrato l\u2019inadempimento dell\u2019ente sanitario poich\u00e9 doveva solamente riportare il fatto dal quale scaturiva l\u2019inottemperanza per la struttura, mentre quest\u2019ultima non aveva fornito prova liberatoria perch\u00e9 l\u2019intervento aveva come obiettivo quello di evitare danni irreparabili per il paziente e quindi non era assolutamente rimandabile.<br \/>\nInoltre veniva anche chiarito che il comportamento dei familiari era dipeso solamente dall\u2019inadempimento della struttura e non poteva essere visto come causa di impossibilit\u00e0 sopravvenuta.<br \/>\nIn virt\u00f9 di tale motivazione, l\u2019Azienda Ospedaliera era il solo soggetto inadempiente poich\u00e9 nessuna condotta colpevole poteva essere ascritta al paziente o ai suoi familiari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dott. Luigi Pin\u00f2<\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/flash-news\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione flash news<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione blog<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/contatti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Contattaci per avere pi\u00f9 info<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RESPONSABILITA\u2019 DELLA STRUTTURA SANITARIA PER RITARDATA PRESTAZIONE NEL CASO IN CUI UN INTERVENTO URGENTE E MESSO IN CODA PER UNO RITENUTO PIU\u2019 GRAVE Con la pronuncia del 15 giugno 2021 n. 16936, la Corte di Cassazione Civile si \u00e8 occupata del tema della responsabilit\u00e0 medica ascrivibile alla struttura sanitaria per aver rimandato un intervento chirurgico [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":133,"featured_media":28379,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[231,1],"tags":[],"class_list":["post-28378","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-flash_news","category-malasanita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/133"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28378"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28467,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28378\/revisions\/28467"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}