La corte dichiara incostituzionale il divieto di aumento del 40% dei compensi dei periti in caso di incarichi collegiali

La corte dichiara incostituzionale il divieto di aumento del 40% dei compensi dei periti in caso di incarichi collegiali: Corte Costituzionale, 20 maggio 2021, n. 102.

Nei giudizi di responsabilità medica è molto importante l’assunzione della prova scientifica per permettere al Giudice di comprendere meglio i fatti e assumere la decisione più adeguata al caso di specie.

Dapprima era il Decreto Balduzzi a disciplinare i giudizi di responsabilità medica e poi dal 2017 la normativa è contenuta nella legge Gelli-Bianco.

In passato, con il decreto Balduzzi, il consulente tecnico doveva essere scelto tra specialisti della materia di riferimento; ma è grazie alla legge Gelli-Bianco che è stata prevista la nomina obbligatoria di un collegio peritale composto da almeno due consulenti: un medico legale e un medico specialista della materia oggetto del procedimento.

Il Giudice potrà così avvalersi delle conoscenze tecniche dei due o più consulenti nominati in grado di fornire delle risposte ai quesiti nei settori tecnico-scientifici.

L’art. 53 del d.P.R. 115/2002 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e giustizia” prevede, nella quasi totalità degli incarichi collegiali, un aumento del 40% per ciascuno dei componenti del collegio oltre il primo.

Tuttavia, l’art. 15 della legge Gelli-Bianco, escludeva espressamente che potesse applicarsi detto incremento nei casi di responsabilità medica per evitare un ulteriore aggravio dei costi sopportati dalla parte già particolarmente onerata dal pagamento del costo di una consulenza tecnica di parte.

Il 20 maggio del 2021 con la pronuncia n.102, la Corte Costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo l’art. 15 della legge Gelli-Bianco nella parte in cui vietava l’aumento del compenso.

L’intervento della Corte Costituzionale è stato fondamentale perché in tal modo si è evitato il rischio che i consulenti, specialisti nel loro settore, potessero conseguentemente a detta limitazione economica, astenersi dallo svolgimento di un ruolo così altamente rilevante ai fini del decidere, non mettendosi più a servizio della giustizia.

Ma vi è di più, perché, in effetti si trattava di una vera e propria contraddizione logica poiché da un lato si riconosceva l’utilità dell’aiuto e delle conoscenze tecniche specifiche fornite necessariamente dal collegio, (richiedendo anche determinati obblighi sia nella formazione che nella revisione dei relativi albi), mentre dall’altro, detta limitazione era in contrasto col principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con il Testo Unico sopra citato, poiché veniva negata l’erogazione della maggiorazione del compenso collegiale.

 

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Dicembre 13th, 2021Categories: Flash NewsTags:

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