La nomina dei Consulenti Tecnici Di Ufficio

La nomina dei Consulenti Tecnici Di Ufficio – Molto spesso abbiamo parlato di cosa occorre fare per incardinare un giudizio e ci siamo anche soffermati a fornire esempi concreti di errori medici o malasanità in generale. Oggi, invece, vogliamo spiegare alcuni meccanismi del processo civile.

Una volta intrapresa l’azione giudiziale, ci si trova dinanzi ad un Giudice che, com’è comprensibile, non ha alcuna formazione medica e solo con il suo sapere riscontrerebbe notevoli difficoltà a verificare se, nel caso concreto, ci sia stata o meno responsabilità medica. Ecco perché, in situazioni specifiche e, in particolare, quando il giudizio verte su materie specialistiche che vanno ben al di là di quelle prettamente giuridiche, la legge consente all’organo giudicante di nominare uno o più consulenti tecnici esperti nelle materie oggetto dell’azione civile. Sostanzialmente, grazie a questo strumento, si riesce a trovare un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico.

Il ricorso a questo “aiuto esterno” è dunque volto ad offrire al Giudice l’ausilio necessario per risolvere tutte quelle situazioni che si connotano per la presenza di cognizioni tecniche che egli, ovviamente, non possiede.

La legge Gelli Bianco che regolamenta l’ambito della responsabilità sanitaria ha previsto che il Giudice della causa, al fine farsi coadiuvare e per acquisire informazioni utili a una decisione equa e precisa,  nomini il cosiddetto Collegio Peritale, composto da un medico legale e da un medico specialista (consulenti tecnici).

Sia ben chiaro che il ruolo del CTU è quello di supportare il Giudice mettendo a sua disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ma non è al medesimo delegata alcuna attività decisoria che resta sempre esclusivamente assegnata al Giudice. Ed infatti, il giudicante rimane sempre il peritus peritorum e dunque ha il compito di valutare la perizia elaborata dai consulenti e può anche discostarsi dalle conclusioni ivi presenti pur dovendone dare, in questo caso, adeguata motivazione [Cass., sez. I, 13/9/06 n. 19661].

Tra i consulenti tecnici nominati e il Giudice opera un rapporto strettamente fiduciario. Il grande Calamandrei a tal riguardo sosteneva che il consulente era “l’occhiale del Giudice”!

La scelta degli ausiliari spetta al Giudice il quale normalmente si serve dell’elenco degli iscritti presso l’albo dei consulenti del Tribunale. Altrimenti, può anche decidere di affidare l’incarico a soggetti esterni e, in tale ultimo caso, previa motivata richiesta al Presidente del Tribunale.

Per completezza di informazioni, evidenziamo che la legge stabilisce che negli albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti e sia anche indicata l’esperienza professionale maturata. È previsto altresì che gli albi vengano aggiornati periodicamente per garantire sia che gli iscritti mantengano nel tempo i requisiti minimi richiesti ai fini dell’iscrizione, sia per fornire una sempre più aggiornata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina.

Il doveroso aggiornamento degli albi è, purtroppo, prescrizione quasi sempre disattesa con la conseguenza che non sempre gli ausiliari del giudice sono all’altezza dei delicatissimi compiti loro affidati.

Anche i CCTTUU, al pari del Giudice, devono essere terzi ed indipendenti dalle parti in causa.

 

Avv. Franco Di Maria                                                          Avv. Vincenza Pinò

 

LEGGI ALTRI ARTICOLI

By Published On: Luglio 16th, 2020Categories: Flash News, MalasanitàTags:

Post Recenti

Post Correlati