La nozione giuridica di “salute”
Appare ineludibile analizzare il concetto giuridico di salute – così come si è evoluto nei contesti internazionali, comunitari e nazionali – analisi che costituisce la premessa necessaria per poi determinare i contorni del cosiddetto “diritto alla salute”.
Le fonti internazionali
La principale è sicuramente la definizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) che, nel suo Preambolo, qualifica la salute “come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste solo in una assenza di malattia o infermità”.
Numerosi sono poi, come è noto, i documenti internazionali che adottano definizioni simili o identiche a quelle adottate dal Preambolo della Costituzione dell’OMS.
Tra i principali ricordiamo:
“Charter of the United Nations (1945), artt. 13, comma 1, e 55; Universal Declaration of Human Rights (UN, 1948), art. 25; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (UN. 1966), art. 12, comma 1; Declaration of Alma-Ata (International Conference on Primary Health Care) (OMS, 1978), artt. I, V, VIII e IX; Ottawa Charter for Health Promotion (1986); Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UNESCO, 2005), intr. e art. 14”.
Le fonti comunitarie
Dopo l’entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, le fonti comunitarie più rilevanti sono:
- l’attuale versione del Trattato CEE (Roma, 1957) ora denominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” che dedica varie norme alla tutela della salute quali gli artt. 6,9,153, l’art. 169, e l’art. 191 e, in particolare, l’art. 168 che, da solo, costituisce il Tiolo XIV del Trattato, rubricato “Sanità pubblica”;[1]
- la Convenzione di Oviedo; [2]
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, resa vincolante, nella versione 2007, dall’art. 1, punto 8, del trattato di Lisbona e pertanto in vigore a partire dal 1 dicembre 2009.
Appare particolarmente significativo che la Carta dei diritti (analogamente all’art. 1 della Convenzione di Oviedo) profili l’integrità della persona – strettamente collegata al valore supremo della sua dignità – come valore fondante nel cui perimetro iscrivere gli altri valori e la loro tutela.
Recita infatti l’art. 1 della Carta:
“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.
E così l’art. 2:
“Ogni persona ha diritto alla vita”.
E ancora (art. 3):
“Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica..”.
Si noterà la scelta – certo non casuale – di anteporre la norma sulla tutela della dignità (art.1) e quella sul rispetto della vita (art. 2).
Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo siamo qui in presenza non solo di una espansione del concetto di “salute” ma addirittura a un suo ribaltamento: da integrità come aspetto della salute a salute come aspetto dell’integrità.
Avv. Franco Di Maria
Avv. Vincenza Pinò
N.B. prosegue nel prossimo articolo
[1] “Art. 1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale”.
[2] Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997).