La prescrizione nel diritto al risarcimento inizia a decorrere quando il malato percepisce il danno subito come ingiusto

LA PRESCRIZIONE NEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITA’ MEDICA INIZIA A DECORRERE QUANDO IL MALATO PERCEPISCE IL DANNO SUBITO COME INGIUSTO

Torniamo ad affrontare il tema della decorrenza della prescrizione per gli eredi nei casi di responsabilità medica in cui viene avanzata una richiesta di risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
Come è noto la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può essere avanzata dai familiari del de cuius sotto forma di danno patito sia iure hereditas sia iure proprio.
Il primo e quindi il danno iure hereditas può essere richiesto solo dagli eredi della vittima e rappresenta il ristoro per le sofferenze provate dal de cuius e viene elargito solo se lo stesso sia deceduto dopo, come recita la Cassazione in plurime pronunce, un “apprezzabile” lasso di tempo dall’evento lesivo.
Questa tipologia di danno configura un danno di natura patrimoniale e si caratterizza per la risarcibilità del danno biologico temporaneo e/o permanente maturato dalla vittima tra il momento del fatto ed il decesso; esso, dunque, non viene riconosciuto qualora la vittima sia venuta a mancare nell’immediatezza.
Il danno iure proprio, invece, rappresenta l’insieme dei pregiudizi di natura patrimoniale e non che si ripercuotono nella sfera personale del congiunto dopo la morte del proprio caro.
Torniamo ad affrontare questa problematica prendendo spunto da un caso nel quale un paziente colpito da ictus moriva in ospedale.
I figli scoprivano in un secondo momento che il decesso era ascrivibile ad un’infezione contratta in ospedale durante la degenza ospedaliera e non all’ictus che aveva colpito il padre.
Tuttavia, questa infezione non era stata nemmeno menzionata nella cartella clinica.
Queste premesse sono fondamentali per cercare di capire come mettere in relazione l’incompletezza della cartella clinica e quindi il comportamento omissivo della struttura sanitaria nella compilazione veritiera della documentazione medica da un lato, con la prescrizione quinquennale nei confronti degli eredi, dall’altro.
A tal riguardo si rammenta che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la prescrizione del danno aquiliano vantato dagli eredi inizia a decorrere dal momento in cui si ha l’effettiva “conoscenza e percezione” del danno ingiusto da parte del paziente e dei suoi congiunti.

In altre parole, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il paziente o i suoi eredi percepiscono il danno come ingiusto perché causato da un’azione o omissione di terzi idonea a determinare il danno e che ha assunto una valenza casuale alla luce di un nesso eziologico di causa ed effetto.
In estrema sintesi, potremmo dire che la percezione o la riconoscibilità del danno deve essere intesa come la consapevolezza acquisita dal paziente o dai suoi congiunti, che la lesione subita provochi un danno ingiusto causato da terze persone.
Richiamando un passo della pronuncia del Tribunale di Lecce del 16.01.2019, giudice estensore Mele, la prescrizione inizia a decorrere dal momento esatto in cui è stata effettivamente accertata la responsabilità.

Dott. Luigi Pinò


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