Le RSA e la loro responsabilità per le infezioni nosocomiali ai tempi del Coranavirus
Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono state introdotte negli anni ’90 e precisamente dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal d. lgs. 7 dicembre 1993 n. 517.
Cosa sono le RSA
Sono strutture che generalmente ospitano persone non autosufficienti per periodi molto variabili che possono andare da pochi giorni a periodi indeterminati. Si tratta per lo più di pazienti bisognevoli di assistenza medica che non può essere fornita in casa.
Le RSA, inoltre, erogano il loro servizio nel caso di “dimissioni protette” quando cioè i pazienti vengono dimessi dagli ospedali ma hanno ancora bisogne di cure.
Cosa è accaduto con il Covid-19
Un gran numero di pazienti, ancora ammalati, sono stati trasferiti in “dimissione protetta” dagli ospedali alle RSA con l’obiettivo di sgravare gli ospedali dal numero di malati ricoverati.
Questi pazienti sono dunque venuti in contatto con anziani già sofferenti di altre malattie, peraltro in strutture assai poco organizzate (quanto meno in una prima fase) per fronteggiare il virus.
Le prove che le RSA dovranno fornire per andare esenti da responsabilità
Queste strutture dovranno provare di aver adottate un modello organizzativo atto ad evitare (diminuire) il rischio di insorgenza dell’infezione da Covid – 19.
La responsabilità della RSA sarà dunque omissiva per non aver adottato misure adeguate ad evitare il contagio.
Peraltro, il decreto “Cura Italia” ha previsto particolareggiate misure che le RSA erano obbligate ad adottare per non perdere l’accreditamento e in particolare:
– Informazione (dei pazienti e loro parenti, ma anche e soprattutto del personale)
– Modalità di ingresso in azienda
– Modalità di ingresso dei fornitori
– Pulizia e sanificazione
– Precauzioni igieniche personali
– Dispositivi di protezione individuale
– Gestione degli spazi comuni, come mensa, bar, aree fumatori ecc.
– Organizzazione aziendale (turni, trasferte, smart working, ecc)
– Gestione dell’entrata ed uscita dei dipendenti e collaboratori
– Spostamenti interni, riunioni, formazione ecc.
– Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’azienda
– Sorveglianza sanitaria (medico competente, rappresentanti lavoratori per la sicurezza ecc.).
Se queste misure sono state adottate, la struttura sanitaria andrà esente da responsabilità.
Avv. Franco Di Maria Avv. Vincenza Pinò