Legge Gelli Bianco – Ecco tutte le novità

Legge Gelli Bianco – Ecco tutte le novità.

A distanza di ben 5 anni dalla promulgazione della legge Gelli Bianco finalmente si sta muovendo qualche passo concreto con l’introduzione dei requisiti minimi per il funzionamento delle polizze assicurative per gli enti ospedalieri e per gli esercenti le professioni sanitarie; novità si registrano anche in relazione sia al funzionamento della garanzia delle polizze assicurative che delle “altre analoghe misure” di autoassicurazione.

A queste conclusioni si perviene leggendo quello che dovrebbe essere il testo dell’ultima bozza di intesa sullo schema di regolamento dell’art 10, c.6 della Legge Gelli Bianco.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, ha elaborato quello che dovrebbe essere il testo finale dell’Intesa in Conferenza Stato – Regioni.

In particolare, sono stati previsti nuovi requisiti minimi che regolano la materia del rischio clinico e della responsabilità professionale per consentire una concreta operatività della Legge Gelli Bianco anche in relazione ad una reale garanzia di solvibilità del risarcimento.

Sono inoltre state introdotte delle novità che regolano finanche l’ipotesi delle forme di autoassicurazione degli enti ospedalieri.

A tale ultimo proposito, a fronte della dualità tra assicurazione o “altre analoghe misure”, è ormai noto che qualora la struttura sanitaria opti per l’autoritenzione è tenuta a costituire due fondi per garantire il rischio clinico e la responsabilità professionale.

Da una parte, ai sensi del comma 6 dell’articolo 10 della Legge Gelli Bianco, verrà così istituito il fondo rischi (che viene alimentato tramite accantonamenti annuali strettamente collegati al numero di sinistri registrati nell’anno di riferimento) e, dall’altra, il fondo di messa a riserva sinistri.

Sostanzialmente si sta cercando di delimitare gli argini della autoassicurazione così da offrire una specifica disciplina della stessa.

In tal modo, si spera di riuscire a fornire una maggiore sicurezza sia per il danneggiato (che deve ottenere il ristoro del danno), sia anche per il professionista in sede di rivalsa in caso di eventuale condanna della struttura.

In questa ventata di concretezza, nuove regole sono state anche introdotte per i requisiti minimi per l’efficacia delle polizze assicurative, in relazione all’obbligo di formazione continua gravante sul personale sanitario.

In un primo momento si era stabilito che per poter godere della copertura assicurativa era indispensabile che il professionista fosse in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano formativo dell’ultimo triennio di riferimento.

Questa misura è stata recentemente stralciata, restando in vigore solo per il periodo 2023-2025.

I massimali di garanzia dovranno essere non inferiori a 5 milioni per sinistro, con la possibilità di rideterminare gli stessi annualmente.

Alla luce di tutto ciò, non resta che attendere fiduciosi l’attuazione del testo definitivo in merito ai nuovi requisiti minimi delle polizze assicurative ed aspettare anche l’urgente approvazione della bozza di Decreto presidenziale sulle c.d. macrolesioni per il quale siamo in attesa già da oltre 17 anni.

 

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Marzo 14th, 2022Categories: Flash NewsTags:

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