Mancato follow-up – È responsabilità medica quando il chirurgo non dà informazioni dopo l’asportazione del tumore

Mancato follow-up – È responsabilità medica quando il chirurgo non dà informazioni dopo l’asportazione del tumore.

Nella pronuncia in esame ci chiediamo se il mancato follow-up in un soggetto affetto da melanoma può essere ritenuto fonte di responsabilità medica e, in particolare, può determinare la perdita di chance.

Nell’ambito della responsabilità sanitaria la perdita di chance va ad incidere sulla qualità e sulla durata della vita della vittima, quindi sulla possibilità di vivere meglio e più a lungo.

Nella pronuncia in esame i richiedenti proponevano un’azione giudiziale contro il medico e la struttura in cui era stata effettuata la prestazione sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni legati alla morte del congiunto sia iure proprio sia iure hereditas.

Sul paziente era stata effettuata nel 1985, dal medico citato in giudizio, l’asportazione di una parte di un organo perché gli era stata diagnosticata la presenza di un melanoma.

Dopo l’intervento non venne eseguito nessun esame istologico e nessun trattamento di follow up di monitoraggio.

Dopo circa 10 anni venne scoperta la presenza di una metastasi da melanoma e le condizioni erano divenute abbastanza critiche tanto da aver determinato, dopo circa due anni di cure e trattamenti, il decesso del paziente.

Gli attori, in pratica, sostenevano che l’inadeguatezza dell’intervento a cui era stato sottoposto il loro congiunto e la mancanza di un monitoraggio post operatorio avevano cagionato un ritardo nella scoperta della metastasi e, di conseguenza, le chances di salvezza del loro familiare erano nettamente diminuite.

La domanda di risarcimento presentata dagli attori fu accolta dal Tribunale e quindi vennero considerati responsabili sia la struttura sanitaria sia il medico che aveva condotto l’intervento chirurgico e fu liquidato il danno da perdita di chance nella sua interezza (100%), ma contro tale sentenza i soccombenti (struttura sanitaria e chirurgo) proposero ricorso.

La Corte di Appello di Firenze, a cui si erano rivolti sia la struttura che il sanitario, modificava in parte la sentenza emessa dal Tribunale affermando che l’inadeguatezza della tecnica utilizzata non aveva prodotto danni di entità rilevanti e riconosceva un danno da perdita di chance liquidato in entità minore perché non veniva risarcita in tale caso la morte in sé e per sé, ma le minori possibilità di evitarla.

Contro tale sentenza della Corte di Appello di Firenze proponevano ricorso in Cassazione i familiari del congiunto perché, secondo loro, il criterio usato dal Giudice nell’individuare il risarcimento per la perdita di chance non era corretto e il chirurgo perché secondo lui era obbligo di un altro professionista(oncologo) informare il paziente sul percorso da seguire per monitorare l’evoluzione della problematica in esame.

Secondo la Corte Costituzionale l’azione del chirurgo non deve comprendere solo il mero intervento chirurgico, ma anche l’attività di informazione con le istruzioni successive post operatorie da seguire e quindi il primario deve essere considerato responsabile poiché non aveva fornito nessuna indicazione al paziente sul percorso da seguire.

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Luglio 4th, 2022Categories: Flash NewsTags:

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