Medico condannato per falso ideologico: aveva prescritto farmaci senza visita

Medico condannato per falso ideologico: aveva prescritto farmaci senza visita

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28847 del 2020, si è pronunciata su un caso di responsabilità medica nei confronti del professionista per aver prescritto dei farmaci, tramite ricetta bianca, pur in assenza di una visita medica del paziente.
In simili ipotesi, secondo la Corte di Cassazione, il medico commette un reato e, in particolare, quello di falso ideologico.

Per falso ideologico s’intende ai sensi dell’art. 481 c.p.: ”Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.
Cerchiamo di capire perché il professionista risponda del reato all’art. 481 c.p.
Si configura detta fattispecie di reato in capo al medico poiché la prescrizione farmacologica, viene considerata come atto certificativo e autorizzatorio, ed implica che il sanitario redigente sia a conoscenza della condizione clinica del paziente e che accerti la presenza dei presupposti per la prescrizione del medicinale.
Dunque, ne deriva che la ricetta c.d. bianca ha una doppia natura: da un lato, rappresenta un atto certificativo perché colui che la prescrive deve essere a conoscenza della sofferenza del malato per la quale è stata adottata una certa terapia farmacologica;
dall’altro, costituisce un atto autorizzativo grazie al quale l’assistito ha il diritto ad ottenere il medicinale indicato nella prescrizione.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha ribadito che non sussiste differenza tra ricetta rossa o bianca perché in entrambi i casi il medico può incorrere nel reato di falso ideologico poiché sia nell’uno che nell’altro caso il soggetto deve aver realmente bisogno della prescrizione farmacologica.
La differenza tra la prima e la seconda riguarda il soggetto sul quale è pendente l’erogazione del farmaco o della prestazione perché nel primo caso è a carico del servizio sanitario regionale, mentre nel secondo caso è a carico del cittadino.
Dunque, il punto centrale della questione è che la prescrizione medica prevede un’attività di accertamento da parte del professionista, che non può essere basata su notizie riportate senza aver visitato il paziente.
L’attività di accertamento dietro la prescrizione medica porta quindi alla conclusione che non ha importanza se la ricetta è a carico del servizio sanitario regionale (ricetta rossa) o se è a carico del cittadino (ricetta bianca), perché in entrambi i casi il medico può incorrere nel reato di falso ideologico.

 

Dott. Luigi Pinò


 

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