Morte del feto e perdita parentale – Equiparazione sotto il profilo risarcitorio
Equiparazione, sotto il profilo risarcitorio, tra morte del feto e perdita parentale (Cass. Civ., sent., 29 settembre 2021, n. 26301) – La Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto estremamente delicato come quello riguardante il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la mamma perda il bimbo in grembo a causa di malpractice.
La novità della pronuncia del 29 settembre 2021 n. 26301, risiede nell’aver equiparato il c.d. danno da perdita del frutto del concepimento (morte del feto) con quello da perdita del rapporto parentale (che presuppone l’avvenuta nascita).
In tal modo, è stato chiarito che è risarcibile la sofferenza patita dai genitori e da eventuali fratellini maggiori in caso di esito infausto della gravidanza per errori imputabili ai sanitari.
La perdita del frutto del concepimento (morte del feto) va a configurarsi come danno da perdita parentale caratterizzato da uno sfasamento degli equilibri affettivi, sociali e relazionali che interessano tutto l’entourage familiare.
Preme precisare inoltre che il nostro ordinamento giuridico offre una specifica tutela sia del concepito che della maternità vera e propria. Dunque, i fondamenti giuridici per richiedere il ristoro di questo specifico danno risiedono sia nella costituzione (ed in particolare negli art. 2, 29 e 30) che nell’art. 8 CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo).
Sotto un punto di vista economico, l’equiparazione del c.d. danno da perdita del frutto del concepimento con quello da perdita del rapporto parentale, consente di applicare per il ristoro della prima fattispecie di danno le regole previste per la liquidazione della seconda categoria.
Pertanto, concludiamo ribadendo che nel caso in cui muoia un bimbo (feto) in grembo a causa di errore medico, i genitori potranno avere diritto ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale.
A tal riguardo, ricordiamo che deve essere risarcito il pregiudizio sia in relazione alla sofferenza interiore manifestatasi nel momento in cui la perdita del feto sia stata percepita nel proprio vissuto interiore dal genitore, sia in relazione a quella ulteriore e diversa sofferenza che si manifesta nei rapporti dinamico relazionali.
Ai fini probatori, in ogni caso, spetterà ai genitori riuscire a dimostrare il vulnus e lo sfasamento degli equilibri affettivi, sociali e relazionali anche facendo ricorso a presunzioni semplici.
Dott. Luigi Pinò