Negato risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

Negato risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

Nel caso odierno ci occuperemo del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno parentale iure proprio patito dal congiunto della vittima poiché la stessa è stata ritenuta l’unica responsabile del proprio decesso in seguito ad un sinistro stradale.
In particolare il congiunto aveva agito in giudizio chiedendo alla Compagnia Assicurativa il risarcimento del danno parentale per la morte della moglie che era stata travolta dalla sua stessa auto nel cortile dell’asilo nido, dove la medesima si era recata per lasciare il figlio.
La donna lasciava la macchina in folle e, una volta scesa dall’auto, veniva investita dal veicolo contro un cancello.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto la moglie l’unica responsabile dell’evento accaduto e negava il diritto al risarcimento chiesto alla compagnia assicurativa in quanto la de cuius era l’unica responsabile del tragico evento verificatosi.
Fu incardinato il giudizio di Appello che ribaltando le conclusioni del giudice di primo grado, accoglieva la domanda del marito e condannava l’assicurazione al risarcimento del danno parentale perché pur essendo la signora responsabile dell’evento verificatosi, ciò non implicava necessariamente l’esclusione della copertura della polizza assicurativa stipulata.
La compagnia di assicurazione proponeva, a sua volta, ricorso in Corte di Cassazione ribadendo che la copertura assicurativa avrebbe dovuto coprire i sinistri stradali, escludendo invece quelli, come nel caso di specie, causati dall’assicurata e pure in assenza di circolazione stradale vera e propria.

La Cassazione ribaltava quanto deciso nel giudizio precedente e quindi la Compagnia Assicurativa veniva dichiarata non responsabile e conseguentemente veniva negato il risarcimento del danno parentale perché la donna era stata ritenuta l’unica responsabile dell’incidente verificatosi.

 

Dott. Luigi Pinò


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