Nessun automatismo nel riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale
Nessun automatismo nel riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La tredicesima sezione del Tribunale civile di Roma ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dai familiari di un clochard in seguito alla sua dipartita perchè i medesimi non hanno compiutamente provato, nel caso di specie, l’esistenza di un legame affettivo, né hanno fornito la prova di una frequentazione con la vittima.
Con il danno da perdita parentale s’intende quel pregiudizio di natura non patrimoniale scaturito dalla perdita di una persona cara.
Esso, di fatto, si sostanzia in uno stravolgimento della vita di chi resta per non poter godere più della presenza di un affetto familiare.
Il congiunto, in seguito all’evento morte, lamenta una tormentata sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto con il de cuius.
Tuttavia, la pronuncia in esame dimostra che il risarcimento non è automaticamente riconosciuto in virtù del legame familiare, occorre provare il cosiddetto stravolgimento dell’esistenza del superstite.
Dunque, per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale è indispensabile che il soggetto provi giudizialmente l’esistenza di un effettivo rapporto affettivo, contrassegnato da una reale frequentazione.
Nel caso di un clochard morto in seguito ad un errore imputabile ad una struttura sanitaria, seppure ritenuto esistente il nesso causale tra danno e operato dei sanitari, tuttavia il Giudice non ha riconosciuto il risarcimento del danno perché, negli ultimi anni, i rapporti tra la vittima e i familiari erano per lo più assenti.
Nessun ristoro perché nel caso concreto mancava la prova di quella peculiare sofferenza patita nonché la dimostrazione dell’esistenza di quel senso di vuoto costituito dal non poter godere più della presenza del proprio caro.
Sostanzialmente il Tribunale di Roma non ha riconosciuto la sussistenza dell’alterazione che una scomparsa inevitabilmente produce nei familiari.
Dunque, è stato riconfermato che il danno da perdita parentale non è un danno in re ipsa.
Dott. Luigi Pinò