Non basta l’errore del medico per chiedere il risarcimento: occorre anche il danno
L’esperienza maturata sul campo ci spinge a trattare un tema che solo in apparenza appare scontato e di facile intuizione ma che, in realtà, crea non poche incomprensioni nei pazienti che si rivolgono al nostro studio.
Intendiamo riferirci al diritto ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito dal paziente.
Bene. Chi e quando è legittimato a porre in essere un’azione risarcitoria di questa natura?
Sotto il profilo soggettivo, rispondiamo che chiunque ritenga di essere stato vittima di malpractice è, ovviamente, legittimato ad adire le vie giudiziarie, per far accertare la responsabilità dei medici e /o della struttura sanitaria ed ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Quando? Beh, su questo aspetto forse occorre soffermarsi un po’ di più. Perchè, contrariamente a quello che molti pensano, per poter adire le vie legali sono indispensabili sia l’errore medico che il danno ingiusto, cioè la lesione del diritto alla salute.
Da queste premesse discende che se una persona è stata vittima di errore medico ma non ha riportato alcuna lesione micro o macropermanente, allora non potrà chiedere al giudice il ristoro del danno.
Difatti, l’errore – per essere considerato legittimamente fonte di responsabilità – deve avere delle ripercussioni dirette sulla vita del paziente.
La ratio legis consiste, dunque, nel ritenere che l’errore medico ex se, seppur indubbio ed esistente, non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria, giacchè è indispensabile che esso cagioni un danno concreto.
Alla stessa conclusione si arriva ogniqualvolta l’errore avrebbe potuto creare, anche solo in via potenziale, un danno da lesione alla salute che di fatto non ha generato. L’occhio attento del Legislatore, dunque, ricade sulla condotta che deve essere appunto produttiva della lesione del diritto alla salute.
Comprendiamo benissimo che questa precisazione non coglierà il placet di parte dei lettori: ma è pur vero che nel nostro ordinamento non esiste la categoria dei danni punitivi.
Al riguardo, precisiamo che, nel nostro sistema giuridico, il risarcimento è versato a titolo riparatorio – compensativo.
Ecco perché il quantum viene parametrato in relazione al danno effettivamente subito e patito dal danneggiato e non in base alla gravità dell’errore medico.
Deve essere chiaro, dunque, che in Italia il risarcimento del danno non mira ad avere una funzione sanzionatoria e deterrente, come accade ad esempio nel sistema anglosassone.
In conclusione, l’impianto civilistico nel nostro Paese è improntato a “restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione mediante il pagamento della somma di denaro che tenga ad eliminare le conseguenze del danno arrecato”.
Avv. Franco Di Maria Avv. Vincenza Pinò