Non è possibile risarcire contemporaneamente sia il danno da perdita del rapporto parentale che quello esistenziale

Non è possibile risarcire contemporaneamente sia il danno da perdita del rapporto parentale che quello esistenziale – Cass. Civ., sez. III., 26 marzo 2021, n. 8622.

Prima di concentrarci sull’argomento in questione, sarebbe opportuno fare una distinzione tra i termini che useremo al fine di comprendere meglio il tutto.

Partiamo dalla distinzione tra danno biologico, esistenziale, morale e quello da perdita del rapporto parentale.

Il primo viene definito come lesione dell’interesse all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ( art. 138 cod. ass.); il secondo come vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, danno che quindi si traduce in un peggioramento della qualità della vita per il soggetto danneggiato; il terzo come sofferenza interiore subita dal soggetto a causa di una lesione riportata; il quarto come danno che si ha per la morte del congiunto, il vuoto costituito dal non poter più godere della sua presenza e dal non poter più riuscire a fare ciò per tanti anni si è fatto.

Nel corso degli anni si è prestato maggiore attenzione ai valori contenuti nella nostra Costituzione e il sistema risarcitorio, mettendo al centro la figura dell’uomo, ha mostrato una maggiore sensibilizzazione-attenzione verso questo tema.

In passato si era soliti confondere i vari tipi di danno esistente (danno biologico, esistenziale e morale), ma una parola definitiva è stato fornita dalle famose sentenze di San Martino del 2008 della Cassazione civ. Sezioni Unite in cui venne sancita l’onnicomprensività inerente al risarcimento del danno non patrimoniale: ossia tutte le componenti di danno biologico, esistenziale e morale venivano comprese nell’unica voce di danno non patrimoniale per quanto riguarda la liquidazione.

La Corte di Cassazione ha riaffermato, recentemente, il principio dell’onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale e quindi non è possibile, in caso di decesso per fatto illecito commesso da altre persone, la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale e quello del danno esistenziale perché quest’ultimo è compreso nel primo e, in definitiva, ragionando diversamente, ci troveremmo davanti a una duplicazione risarcitoria.

 

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Dicembre 13th, 2021Categories: Flash NewsTags:

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