Non informa i genitori sulla scelta della sperimentazione terapeutica: medico condannato
MEDICO CONDANNATO PER NON AVER INFORMATO I GENITORI SULLA SCELTA DELLA SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA INTRAPRESA PER IL FIGLIO MALATO DI LEUCEMIA
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 26104 del 5 settembre 2022 si è pronunciata sul decesso di un bimbo affetto da leucemia, dopo che i genitori, in seguito alla sua dipartita, hanno citato in giudizio i sanitari coinvolti nella gestione clinica del bambino.
I medici nel giudizio penale furono ritenuti responsabili per aver falsificato la cartella clinica del piccolo e, in particolare, per aver inserito alcuni valori ed esami su prelievi per la coagulazione del sangue in realtà mai effettuati.
La Corte di Cassazione ha ancora una volta stabilito che la manifestazione del consenso del paziente o dei genitori, se quest’ultimo è minorenne, in relazione alla prestazione sanitaria da ricevere, è l’espressione del diritto di autodeterminazione, ed è indispensabile in quanto disciplinato e protetto dalla nostra costituzione.
Bisogna sempre rammentare che il diritto di autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute poiché quest’ultimo coincide con l’integrità psico-fisica del soggetto interessato.
Il consenso informato rappresenta il punto di collegamento tra il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla salute.
In ogni individuo devono coesistere sia il diritto di essere curato sia quello di ricevere le opportune informazioni inerenti al percorso terapeutico e ai possibili sviluppi che possono scaturirne perché tramite informazioni complete e dettagliate viene garantita la libera scelta del paziente e quindi viene rispettata la sua libertà personale.
Nel caso di specie un bambino malato di leucemia era morto e i genitori citavano in giudizio i sanitari perché secondo loro non erano stati adeguatamente informati dai medici sulla scelta terapeutica da seguire e sull’effettiva possibilità di prendere in considerazione farmaci alternativi perché il caso del loro bambino rientrava in un protocollo sperimentale.
L’ipotesi di omessa informazione sul trattamento a cui sottoporre il bambino affetto da leucemia non consente ai genitori di optare o scegliere per una cura alternativa e quindi si registra una violazione del diritto di autodeterminazione in capo ai genitori perché il figlio è minorenne.
La Corte ha ribadito che trattandosi di un protocollo sperimentale su minore, sarebbe stato indispensabile coinvolgere i genitori del bambino e la mancata informazione ha determinato una violazione del diritto di autodeterminazione dei medesimi.
La Corte ha pure precisato che dagli atti non era possibile risalire ad un consenso informato completo ed adeguato, anzi era presente solo un modulo sottoscritto dalla madre per la somministrazione di un farmaco diverso da quello effettivamente usato.
È stato pure rilevato che il consenso sottoscritto dalla madre era carente e inadeguato rispetto alla corretta informazione che avrebbe dovuto essere fornita dai medici nel caso di percorso sperimentale da intraprendere e quindi la responsabilità dei sanitari è collegata alla non completa informazione fornita ad entrambi i genitori.
Dott. Luigi Pinò