Non interpreta correttamente le immagini della TAC: radiologa condannata
RADIOLOGA CONDANNATA PER NON AVER INTERPETRATO CORRETTAMENTE LE IMMAGINI DELLA TAC, ESCLUDENDO ULTERIORI APPROFONDIMENTI, ANCHE SE QUESTE ULTIME NON ERANO NITIDE
Con la pronuncia in esame ci occuperemo della morte di un paziente per edema cerebrale avvenuta dopo le sue dimissioni dal pronto soccorso.
Il nodo principale della questione attiene alla responsabilità ascrivibile alla radiologa per non aver compreso la gravità delle condizioni cliniche del paziente in seguito alla lettura della Tac.
Veniva incardinato un giudizio di risarcimento del danno dagli eredi del paziente che citavano la radiologa.
Il Tribunale aveva considerato la radiologa responsabile del decesso del paziente con ipotesi di colpa grave perché non aveva interpretato correttamente le immagini della Tac cranica; infatti, non si era accorta della presenza di lesioni encefalitiche e del sanguinamento intracranico, e nel referto aveva escluso la necessità di ricorrere ad ulteriori approfondimenti.
A sua discolpa, l’imputata sosteneva di aver rispettato le linee guida previste e che solo un radiologo di grande esperienza avrebbe potuto riscontrare la lesione lamentata dal paziente perché l’immagine della TAC risultava sfuocata ed era difficile formulare la corretta diagnosi.
Dopo l’esame radiologico, il paziente veniva dimesso su indicazione del medico del pronto soccorso e moriva a casa, alcuni giorni dopo, a causa di un edema cerebrale.
La professionista si opponeva alla sentenza emessa dal Tribunale e proponeva appello.
Secondo la Corte di Appello nei confronti dell’imputata era ravvisabile solamente un profilo di colpa lieve, considerata irrilevante da un punto di vista penale.
La Corte di Appello riteneva che avrebbe dovuto essere considerato responsabile del decesso più che altro il medico del pronto soccorso che ha disposto le dimissioni, ma nei confronti del medesimo non era stata esercitata l’azione legale.
Le linee guida nel caso di diagnostica per immagini prevedono che, in caso di esami complessi, come lo è la tac, deve essere il medico ad eseguirle perché grazie alla sua esperienza può valutare i risultati, mentre il radiologo sarà solo responsabile nella scelta della qualità delle immagini su cui si baserà il proprio referto.
Il radiologo quindi deve effettuare l’esame con gli strumenti più idonei, mentre spetta al medico effettuare la diagnosi e capire quale sia la giusta cura da intraprendere. Nel caso di specie, alla radiologa venivano imputate due leggerezze: l’essersi distaccata dalle linee guida per non aver usato immagini nitidissime nell’effettuare il referto ed essere giunta ad una errata diagnosi poiché non era specializzata nella diagnostica del cranio.
I familiari del paziente proponevano ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato dai familiari perché in primis non erano state individuate correttamente le linee guida e nel secondo grado di giudizio non era stato considerato l’errore commesso dalla radiologa (errata interpretazione delle immagini della Tac a causa della scarsa qualità e diagnosi sbagliata perché non era una specialista del cranio).
In virtù delle motivazioni sovraesposte, decadeva l’ipotesi di colpa lieve per la radiologa e quindi il medico non poteva essere considerato responsabile poiché aveva ricevuto un referto errato ascrivibile alla condotta imprudente della professionista.
Dott. Luigi Pinò