Obbligo vaccinale e responsabilità: risponde lo Stato?

Obbligo vaccinale e responsabilità: risponde lo Stato?

Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale, per coloro che hanno compiuto 50 anni, è naturale porsi alcune domande: se, in seguito all’inoculazione del siero, dovessero presentarsi delle conseguenze negative, chi sarebbe il soggetto giuridicamente responsabile? Ed ,inoltre, l’obbligo vaccinale presenta profili di incostituzionalità?

Secondo l’autorevole opinione del professor Sabino Cassese, presidente emerito della Corte Costituzionale, responsabile, dopo l’introduzione dell’obbligo, sarà considerato lo Stato.

Anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, conferma che, in caso di danni ai cittadini derivanti dalla vaccinazione, è lo Stato ad intervenire e a farsi carico dell’indennizzo.

Il tema riguardante l’obbligo vaccinale è molto complesso perché attiene sia al diritto alla salute (art.32 cost.) sia al dovere di solidarietà sociale (art.2 cost.).

Chiariamo la differenza tra il risarcimento e l’indennizzo.

Il primo è un ristoro per atto illecito derivante da una condotta punita dalla legge; il secondo è, invece, una misura economica riconosciuta per danno non causato da una condotta illecita che però ha determinato nei confronti del soggetto leso un danno e in virtù di ciò la legge riconosce una somma per compensare il sacrificio individuale a vantaggio della collettività.

I trattamenti sanitari obbligatori, secondo la Costituzione, sono legittimi se introdotti per legge con l’intervento del Parlamento, ma la legge non deve essere discriminatoria per alcuni soggetti o alcune parti ossia è necessario un bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei benefici.

Molto importanti sono le pronunce della Corte di Cassazione inerenti ai trattamenti sanitari: la n.307/1990, la n.218/1994 e la n.268/2017.

La sentenza della Corte di Cassazione n.307/90, ha affermato che il trattamento sanitario obbligatorio è compatibile con l’art. 32 cost. nella misura in cui risulti idoneo a tutelare sia lo stato di salute del singolo soggetto che si sottopone al vaccino sia quello degli altri perché, in sintesi, il bene collettivo ha una certa predominanza su quello individuale.

La Corte Costituzionale con la pronuncia n.218/1994 ha, inoltre, precisato che il comportamento del singolo non deve mettere a rischio la salute altrui perché il diritto del singolo incontra un limite nella tutela dello stesso diritto collettivo.

La stessa Corte con la sentenza n.268/2017 ha stabilito che gli obblighi vaccinali possono essere considerati necessari in una società democratica.

In un contesto di emergenza, nel bilanciamento tra salute pubblica e diritto alla scelta individuale, vi è una certa prevalenza per l’interesse pubblico poiché si sceglie di sacrificare temporaneamente il diritto alla scelta individuale in favore di un beneficio collettivo per permettere di superare lo stato di crisi; ma una volta terminato lo stato di necessità deve essere ripristinato l’ordine sospeso.

In breve sintesi potremmo dire che, un diritto fondamentale dinanzi ad un altro diritto fondamentale può parzialmente soccombere, ma non del tutto, ossia la tutela della salute pubblica incontra il limite nel diritto alla salute individuale per un arco temporale strettamente necessario a superare lo stato di crisi.

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Gennaio 31st, 2022Categories: Flash NewsTags:

Post Recenti

Post Correlati