Omessa diagnosi della malformazione del feto: Non serve prova volontà abortiva

Omessa diagnosi della malformazione del feto: Non serve prova volontà abortiva (cass. Civ., sez. Iii, 16 marzo 2021, n. 7385).

L’omessa diagnosi di una malformazione del feto rientra fra le ipotesi in cui può concretizzarsi la responsabilità medica.

Negli ultimi anni più volte la Cassazione è tornata sull’argomento con pronunce e sentenze che hanno determinato profondi cambiamenti e nuovi orizzonti legati alla salvaguardia del diritto di autodeterminazione della gestante.

L’errore del medico, verificatosi durante i mesi della gravidanza o in occasione di ulteriori approfondimenti clinici in caso di diagnosi prenatale, può consistere nel non aver riscontrato l’esistenza di un problema o nel non aver comunicato alla donna le possibili patologie di cui potrebbe soffrire il nascituro.

Queste ipotesi ora considerate, di fatto, creano un vulnus alla gestante perché la medesima ha il diritto di essere adeguatamente informata e non deve essere leso il suo diritto di autodeterminazione procreativa che, al contrario, deve essere cosciente e responsabile.

La giurisprudenza con la sentenza n. 7385 del 16 marzo 2021 ha realizzato una rivoluzione copernicana dal momento che viene stabilito che la partoriente deve essere tempestivamente informata e ha inoltre espressamente sancito che il risarcimento del danno non è più ancorato alla prova della volontà della donna di interrompere la gravidanza.

L’approdo a cui era pervenuta la Cassazione Civile a Sezioni Unite con la pronuncia n. 25767 del 2015 che costituisce la pietra miliare su questo argomento, era del tutto diverso poiché in quell’occasione, la Corte aveva sancito che per ottenere il ristoro del danno da omessa diagnosi era indispensabile che la gestante allegasse e provasse – anche presuntivamente – che, ove fosse stata adeguatamente informata circa le malformazioni del proprio feto, avrebbe interrotto la gravidanza.

Non a caso, a lungo si è dibattuto circa l’esistenza o meno del diritto a nascere sani.

E’ evidente che con la sentenza del 2021 inizia a farsi strada il cd. diritto all’autodeterminazione procreativa, ossia la consapevolezza della gestante, correttamente informata sulle malformazioni o sulle patologie del feto, di portare avanti o meno una gravidanza sapendo esattamente che il bimbo, una volta nato, soffrirà.

Viene riconosciuto alla donna inoltre il diritto di prepararsi, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello psicologico, ad affrontare uno stravolgimento della propria vita con la nascita di un bambino malato o sofferente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, verrà garantito il risarcimento del danno ogniqualvolta si riuscirà a provare in giudizio che l’omessa informazione abbia creato una lesione al diritto sia alla corretta informazione sia al diritto all’autodeterminazione procreativa.

 

Dott. Luigi Pinò

 

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By Published On: Ottobre 15th, 2021Categories: Flash NewsTags: , ,

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