Oneri redazionali per il ricorso in ATP (Accertamento Tecnico Preventivo)
Oneri redazionali per il ricorso in ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) – Trib. Treviso, ord. 23 giugno 2021.
La legge Gelli-Bianco che disciplina la normativa sulla responsabilità sanitaria ha previsto che prima di incardinare un giudizio di natura risarcitoria sia obbligatorio assolvere ad almeno una delle due condizioni di procedibilità.
La ratio legis è quella di limitare il più possibile i giudizi di merito in un’ottica deflattiva del contenzioso.
Il soggetto leso è dunque obbligato ad esperire o la mediazione o l’accertamento tecnico preventivo volto alla conciliazione della lite. Poniamo l’attenzione su quest’ultimo istituto.
L’Accertamento Tecnico Preventivo è uno strumento conciliativo che si caratterizza per la celerità (in teoria dovrebbe durare al massimo sei mesi anche se in pratica non è così), per la sommarietà e per l’idoneità di delineare preventivamente l’oggetto della domanda in relazione alle censure ascrivibili ai sanitari (o alla struttura) per l’opera prestata (ricevuta).
Per quanto riguarda la tecnica redazionale del ricorso per ATP è opportuno che contenga l’esposizione sommaria dei fatti, precisando l’indicazione del fatto giuridico posto a fondamento delle richieste risarcitorie.
Il ricorrente chiede all’Autorità Giudiziaria che venga disposta una consulenza tecnica prima dell’inizio della causa di merito. Ne consegue la nomina dei CTU da parte del Giudice, il collegio peritale che sarà chiamato a verificare se, secondo un giudizio tecnico- scientifico, vi sia o meno il nesso di causa tra l’evento lamentato e la condotta dei medici.
Il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica. Tuttavia è onere dei consulenti d’ufficio tentare la conciliazione fra le parti laddove si riscontrino i presupposti proprio in ragione della natura deflattiva del ricorso.
Se di fatto si riesce a raggiungere un accordo questo avrà valore tra le parti. In caso contrario, i soggetti interessati potranno valutare se adire o meno le vie giudiziali per un giudizio a cognizione piena.
Dott. Luigi Pinò