Operatori sanitari e obbligo vaccinale anti-covid

Il decreto-legge n. 44/2021 prevede l’obbligo vaccinale per gli operatori che prestano servizio all’interno delle strutture sanitarie per contenere l’espansione del virus covid-19.

Le novità più importanti inerenti al suddetto decreto-legge riguardano la vaccinazione obbligatoria contro il virus per tutti gli esercenti la professione sanitaria, l’introduzione dello scudo penale per gli operatori che somministrano i vaccini e la responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario per tutta la durata dello stato di emergenza di questa pandemia solo per colpa grave.

Nel caso di specie alcune lavoratrici di una società erano contrarie a vaccinarsi contro il covid-19 e quindi il datore di lavoro in prima istanza aveva imposto delle ferie e, successivamente, vista la loro riluttanza nel fare il vaccino, ne aveva disposto l’allontanamento dalla struttura.

Mentre il procedimento era in corso, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari dal decreto legge n.44/2021; ma le lavoratrici volevano riservarsi il diritto di scegliere se vaccinarsi o meno senza andare incontro a permessi o ferie forzate, sospensioni o addirittura arrivare al licenziamento.

Secondo il Giudice adito, in ogni caso, essendo stato introdotto l’obbligo di vaccinazione, al titolare non poteva imputarsi alcuna violazione di legge perché era un suo diritto tutelare la salute dei suoi dipendenti sul posto di lavoro e, al contrario, la riluttanza mostrata dalle lavoratrici nel sottoporsi al vaccino integrava una violazione a quanto previsto dalla legge.

La tutela della salute nel posto di lavoro può essere visto sia come mezzo per difendere il diritto alla salute dei soggetti più fragili che, entrando in contatto con operatori ed esercenti non vaccinati, andrebbero incontro ad eventuali complicanze; sia come espressione del diritto alla salute, inteso in una dimensione collettiva poiché il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini.

Da quest’ultima considerazione, quindi, si evince che gli operatori o esercenti sanitari in una determinata struttura non hanno libertà di scelta se effettuare o meno il vaccino perché esso è un obbligo imposto dalla legge e un rifiuto/diniego integra una precisa volontà di effettuare la prestazione per cui si è stati assunti.

 

Dott. Luigi Pinò

 


By Published On: Dicembre 6th, 2021Categories: Flash NewsTags:

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