Pandemia Coronavirus – l’abuso dell’emergenza

Su “La Repubblica” del 1 Aprile Ezio Mauro paventa “l’abuso dell’emergenza”: la pandemia Coronavirus come strumento per invadere spazi che altrimenti sarebbero considerati invalicabili. Sta già succedendo con la privacy e, ora, con l’emendamento a prima firma Marcucci, per limitare (sarebbe più esatto dire: per abolire) la responsabilità civile e penale degli operatori sanitari, si estende anche una legislazione emergenziale che rischia di minare, e sin dalle fondamenta, lo stato di diritto.

L’emendamento prevede che per “tutti gli eventi avversi che si siano verificati durante l’emergenza epidemiologica”, le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono, né penalmente né civilmente, dei danni causati salvo che per dolo o colpa grave che (attenzione!) deve consistere nella “macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari della professione medica”.

Ora, verrebbe da fare una prima osservazione di puro buon senso. Se, ad esempio, fosse provato che all’Ospedale di Alzano Lombardo – a causa dell’assenza di un doveroso intervento di sanificazione dopo un caso di positività al COVID 19 – sono morte decine di persone, perché mai i responsabili dovrebbero andar esenti da responsabilità? E cosa dovremmo dire ai familiari delle vittime.

E se- per esempio- in un ospedale del Sud, fortunatamente in parte risparmiato dalla pandemia, un sanitario dimenticasse il famoso bisturi nella pancia in un paziente per un’operazione che nulla ha a che vedere con la pandemia Coronavirus, perché mai dovrebbe andare esente da responsabilità?

Una seconda osservazione. A prescindere dalla assai dubbia costituzionalità della norma (art. 32 Cost. sulla tutela della salute) e dalla sua possibile violazione di trattati internazionali ratificati dall’Italia, essa risulta del tutto superflua e pleonastica. E, come sanno i giuristi, l’eccesso di diritto nuoce al diritto.

L’art. 1218 codice civile prevede, infatti, espressamente, che in ambito di responsabilità professionale sanitaria, il debitore della prestazione (cioè il medico) vada esente da responsabilità ove provi che l’inadempimento (l’errore medico) sia dovuto a “causa a lui non imputabile”.

Sarebbe dunque agevole per la struttura sanitaria provare che l’eventuale errore è ascrivibile, per esempio, ad uno stato di necessità causato dalla pandemia Coronavirus e, se non riuscisse a fornire una prova di così agevole disponibilità (se esistente), per quale motivo dovrebbe essere esonerata da ogni responsabilità?

I diritti, si sa, non sono a costo zero soprattutto quando essi confliggono tra loro. Ma nella competizione tra diritti o pseudo tali (diritto alla salute, diritto alla difesa in giudizio e diritto alla tranquillità lavorativa) bisogna dare a ciascuno il suo secondo una gerarchia di valori che vede al primo posto quelli di rango costituzionale.

Altrimenti, come scrive Ezio Mauro, non è il virus che muta ma il nostro sistema istituzionale che vuol liberarsi dall’impaccio delle regole di una democrazia liberale.

 

Avv. Franco Di Maria                                            Avv. Vincenza Pinò

 

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By Published On: Aprile 23rd, 2020Categories: Emergenza coronavirus, Flash NewsTags:

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