Paziente contrae Covid in una RSA e muore

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture adibite all’accoglienza di persone anziane non autosufficienti alle quali devono essere garantite prestazioni sanitarie, di assistenza e recupero.

Naturalmente poichè vengono accolte persone fragili e deboli, gravano in capo alla struttura obblighi e doveri finalizzati alla salvaguardia della salute delle stesse. Ad esempio, occorre che la RSA adotti tutte le misure atte per evitare il proliferarsi di infezioni.

La posizione giuridica delle RSA è assimilabile a quella delle strutture ospedaliere e dunque anche per le RSA viene a delinearsi il cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria con prestazioni varie nei confronti del degente come la messa a disposizione di macchinari, attrezzature, personale medico e infermieristico per la gestione del quadro clinico ed assistenziale.

Se avvengono dei decessi nelle RSA il responsabile sarà da ricercare all’interno di essa.

Il direttore di una RSA risponde dell’organizzazione per la gestione dei diversi aspetti della vita quotidiana degli ospiti ossia è responsabile per quanto riguarda la gestione dei degenti e delle loro esigenze di cura e deve garantire il controllo delle possibili fonti di contagio e di pericolo per salvaguardare l’incolumità fisica degli anziani.

Da tutto ciò consegue che se c’è stato un contagio da coronavirus in una RSA, indipendentemente dal fatto che al suo interno si trovassero pazienti affetti da Covid in convalescenza, la direzione è venuta meno all’obbligo di salvaguardare la salute dei propri ospiti mettendo in atto tutte le misure per evitare che fossero contagiati.

Se, successivamente, il degente è deceduto, allora la RSA è tenuta a corrispondere il risarcimento dei danni agli eredi del de cuius.

Il risarcimento economico agli eredi deve essere visto come imprescindibile esigenza di giustizia perché, naturalmente, il vuoto lasciato dalla morte di un familiare non potrà mai essere colmato da qualsiasi indennizzo.

La RSA nell’accogliere al suo interno malati Covid risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. verso gli eredi dell’ospite deceduto o dell’art. 2050 c.c.?

L’art. 2043 c.c. fa riferimento alla responsabilità extracontrattuale; mentre l’art. 2050 c.c. fa riferimento all’attività pericolosa in sé per la natura o per la natura dei mezzi adoperati della struttura.     In caso di un operatore che abbia causato dei danni la struttura (poiché è responsabile dell’azione dei suoi collaboratori) sarà costretta a risarcire il danno provocato dal dipendente.

Le attività delle RSA, pur essendo finalizzate alla salvaguardia della salute dei degenti, di per sé non possono considerarsi pericolose (art. 2050 c.c.) tranne nel caso in cui vengano accolti pazienti covid o soggetti con agenti patogeni facilmente trasmissibili e contagiosi tanto da mettere a rischio la salute all’interno della stessa.

Il Ministero della Salute, per fronteggiare l’emergenza, ha sin da subito emanato alcune circolari contente i comportamenti assistenziali da mettere in atto in presenza di uno o più pazienti affetti da Covid.

In seguito al decesso di un paziente affetto da coronavirus, la RSA risponde ai sensi dell’art. 2050 c.c. e dunque, spetterà agli eredi dimostrare il nesso di casualità tra il contagio del familiare e la presenza nella struttura di malati covid e dovranno anche dimostrare che la morte sia riconducibile all’infezione contratta e non alle altre comorbilità.

Trattandosi di una responsabilità extracontrattuale, alla struttura spetterà l’onere di dimostrare di aver  messo in atto tutte le misure precauzionali e idonee finalizzate ad evitare la morte del paziente.

 

Dott. Luigi Pinò

 

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By Published On: Ottobre 15th, 2021Categories: Flash NewsTags: , ,

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