Responsabilità della struttura sanitaria – È contrattuale o extracontrattuale?
Responsabilità della struttura sanitaria – È contrattuale o extracontrattuale?
La responsabilità della struttura sanitaria verso i congiunti della vittima principale nei casi di danni da perdita del rapporto parentale è da considerarsi extracontrattuale perché, a monte, il rapporto obbligatorio si instaura tra paziente e struttura sanitaria e/o medico e produce effetti solo tra le parti del contratto; quindi, l’inadempimento della struttura o del professionista va a generare una responsabilità contrattuale solo nei confronti del paziente ed extracontrattuale nei riguardi degli eredi del medesimo.
La responsabilità extracontrattuale è una responsabilità per fatto doloso o colposo, che ha provocato danni ad un soggetto ed è legata al brocardo del “neminem laedere”, cioè al principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica.
Dunque tornando alla dualità delle responsabilità, è sufficiente precisare che si ha responsabilità extracontrattuale quando un soggetto subisce un danno dalla condotta altrui e tra i medesimi non vi è un rapporto obbligatorio; mentre la responsabilità contrattuale presuppone la presenza di tale rapporto e il suo inadempimento.
La Cassazione ha più volte stabilito che l’azione proposta iure proprio dal congiunto del paziente deceduto è di natura extracontrattuale perché manca, giustappunto, il rapporto contrattuale (obbligatorio) tra il danneggiato e la struttura sanitaria o il medico e quindi gli effetti si esplicano solo tra quelle parti del contratto.
Queste premesse tornano utili in relazione alla natura dell’azione proposta dal ricorrente, congiunto della vittima, perché la qualifica della stessa (natura contrattuale o extracontrattuale), influisce sull’onere probatorio in capo all’attore.
Nella pronuncia in esame, il ricorrente citava in giudizio la struttura sanitaria per il decesso della moglie e presentava una richiesta di risarcimento, perché, secondo lui, la dipartita della propria compagna di vita, dovuta allo shock cardiogeno e ad un arresto cardiorespiratorio, era stata cagionata da condotte negligenti imputabili ai sanitari della struttura.
Il Tribunale adito respingeva la domanda di risarcimento presentata dall’attore perché essendo l’azione di natura extracontrattuale, quest’ultimo non aveva dimostrato il nesso di causalità tra il danno lamentato (il decesso della moglie) e la condotta dei sanitari.
Il Tribunale giustificava inoltre la sua scelta basandosi sulla consulenza tecnica d’ufficio, in cui emergeva la corretta diagnosi effettuata e la conformità alla linea guida prevista nel caso di specie.
L’attore, contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato quella del Tribunale (rigetto della domanda di risarcimento), ricorreva in Corte di Cassazione sostenendo la tesi(errata) secondo cui doveva solamente dimostrare il rapporto contrattuale- tra struttura / professionista e paziente- e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia della paziente.
Secondo gli Ermellini, invece, l’azione proposta dal ricorrente è di natura extracontrattuale poiché non si è creato nessun rapporto tra attore e struttura sanitaria.
Dunque, è stato ribadito che quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causalità e l’esistenza di un comportamento censurabile del professionista, che in realtà non è riuscito a provare.
La Corte di Cassazione, quindi, respingeva il ricorso proposto dall’attore e confermava la sentenza del Tribunale.
Dott. Luigi Pinò