Responsabilità della struttura sanitaria e misure da adottare per evitare conseguenze negative per la salute del paziente
Responsabilità della struttura sanitaria e misure da adottare per evitare conseguenze negative per la salute del paziente (Cass., Civ., sez. III, 11 Novembre 2020, n. 25288).
Il dibattito inerente alla responsabilità della struttura sanitaria per scongiurare un evento dannoso per il paziente è abbastanza lineare nel senso che si è concordi nel ritenere che sia necessario individuare esattamente ciò che l’azienda ospedaliera avrebbe dovuto fare per tutelare la salute del degente.
Ecco perché non basta che la presunta vittima di malasanità si limiti a sostenere l’inadeguatezza delle misure poste in essere dal nosocomio in generale, ma dovrà predisporre un giudizio controfattuale da cui si evinca in concreto la mala gestio.
Il nocciolo della questione è rappresentato dal probabile legame esistente tra il comportamento omissivo degli operatori sanitari – per non essere riusciti a evitare quanto accaduto – e il danno, perché il solo verificarsi di quest’ultimo può essere visto come una prova del nesso di casualità tra i due aspetti salienti.
Nell’ambito del giudizio inerente al risarcimento da responsabilità medica la prova di questo legame tra causa ed effetto grava sul danneggiato, mentre l’azienda ospedaliera dovrà riuscire a provare la sussistenza o che ha adempiuto ai suoi obblighi o che è stata inadempiente poiché è sopraggiunta una causa esterna e imprevedibile tale da aver determinato la sua insolvenza.
La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità per inadempimento di alcune prestazioni, contenute nel contratto di spedalità che viene ad instaurarsi tra struttura e pazienti; in capo alle due parti nascono oneri e doveri, la cui inadempienza potrebbe essere motivo di responsabilità per la struttura.
Per quanto riguarda il profilo della responsabilità del nosocomio, potrebbe giovare a suo favore la dimostrazione di aver tenuto una condotta diligente, idonea alla particolarità del caso e finalizzata a impedire il fatto lesivo.
Dott. Luigi Pinò