Responsabilità medica – Medico condannato per essersi rifiutato di visitare un paziente oncologico

Responsabilità medica e rifiuto del medico degli atti d’ufficio – Medico condannato per essersi rifiutato di visitare un paziente oncologico

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23406/2022 aveva condannato al pagamento delle spese processuali un medico del Reparto di Medicina dell’ospedale di Cariati per essersi rifiutato di visitare un paziente oncologico con un notevole accumulo di liquido nei polmoni.
Al sanitario era stato imputato di non aver ottemperato al proprio compito, di non aver effettuato la visita al paziente, nonostante le condizioni abbastanza critiche del medesimo.

I reati perseguibili d’ufficio sono quelli che, anche in assenza di querela di parte, vengono coltivati dall’Autorità Giudiziaria e sono quelli ritenuti più gravi dal codice penale.
Nei casi di reati perseguibili d’ufficio, lo Stato tutela la vittima a prescindere dalla sua volontà procedendo in modo diretto contro il responsabile del reato stesso; ossia lo Stato interviene a sostegno della vittima, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia presentato una denuncia o non abbia intenzione di far condannare il responsabile della lesione subita.

Ai reati perseguibili d’ufficio si contrappongono quelli a querela di parte in cui è necessaria l’esercizio dell’azione della persona offesa.
Possiamo notare che la parola denuncia viene usata nei reati a procedibilità d’ufficio e quindi in quelli più gravi, mentre nei reati più lievi viene usato il termine querela.
In sintesi il cittadino che ha subito un’offesa o una diffamazione sporge querela; mentre un cittadino che assiste ad un omicidio, sporge denuncia.

Secondo la Cassazione il medico rifiutandosi di effettuare la visita al paziente gravemente malato aveva commesso il reato perseguibile d’ufficio, ex art. 328 codice penale, perché non aveva prestato soccorso al paziente.
L’art. 328 codice penale stabilisce che:” Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di sicurezza, sanità, giustizia, ordine pubblico o igiene, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

Il medico, a sua discolpa, sosteneva di non aver commesso il reato di rifiuto di atti di ufficio perché dal referto emesso dal pronto soccorso non vi erano le condizioni per poter aiutare il malato perché oramai nell’ultima fase della sua vita e quindi era inutile sottoporlo ad ulteriore stress con nuovi trattamenti che si sarebbero rilevati inutili per le precarie condizioni di salute del paziente.

Secondo la Cassazione la visita per il medico era obbligatoria poiché al pronto soccorso il malato aveva ricevuto le prime cure, ma necessitava l’intervento dello specialista competente per stabilire la terapia da seguire.
Bisogna infine ricordare che il reato perseguibile d’ufficio è un reato di pericolo e l’inadempimento da parte del pubblico ufficiale altro non è che violazione dell’interesse tutelato dalla norma e quindi il pubblico ufficiale può essere punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

 

Dott. Luigi Pinò


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