Responsabilità medica: fondamentale dimostrare il nesso di casualità tra danno e condotta del medico
Responsabilità medica: fondamentale dimostrare il nesso di casualità tra danno e condotta del medico.
Il giudice prima di decidere sull’accoglimento o meno della richiesta di risarcimento del danno deve accertare che sia stato rispettato dalle parti in causa il principio del doppio ciclo causale.
Quest’ultimo consiste in un duplice accertamento giudiziale che si sviluppa in due momenti distinti.
All’inizio spetta al creditore(danneggiato) provare l’esistenza dell’evento dannoso e successivamente spetta al debitore (medico o struttura sanitaria) dimostrare che la lesione sia stata determinata da una causa imprevedibile o inevitabile.
Tutto ruota intorno alla prova del nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso lamentato dal danneggiato ed ascrivibile all’errore del medico.
La Cassazione ha ribadito che sul debitore grava l’obbligo di dimostrare l’aggravamento della patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova problematica.
Dunque non è sufficiente la mera allegazione della condotta errata del sanitario.
Solo dopo che il danneggiato sia riuscito a fornire la prova del nesso di casualità, scatta per il medico o la struttura l’obbligo di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e l’evento dannoso sia stato causato da una causa imprevista e imprevedibile.
Responsabilità medica: è fondamentale dimostrare il nesso di casualità tra danno lamentato e condotta del professionista per ottenere il risarcimento.
Il danneggiante deve dimostrare il caso fortuito, la causa imprevedibile che ha reso impossibile la sua prestazione.
Condizione fondamentale per ottenere il risarcimento del danno è la dimostrazione del nesso causale tra evento dannoso e condotta del debitore e se il danneggiato non riesce a provare detto presupposto, non potrà ottenere l’elargizione della somma.
Nel caso di specie, una paziente aveva presentato un ricorso contro il chirurgo e la struttura sanitaria presso la quale si era sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica, ricorso che era stato respinto poiché la creditrice non aveva dimostrato il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e il danno lamentato.
In estrema sintesi, il fatto costitutivo del diritto (il nesso di casualità tra l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e la condotta del sanitario) deve essere provato dal creditore, mentre il fatto estintivo del diritto (il caso fortuito, la causa imprevedibile e inevitabile che ha determinato l’inadempienza della prestazione) deve essere provato dal danneggiante.
Dott. Luigi Pinò