Ricorso contro il medico non valido se già avviata procedura contro la struttura sanitaria

Ricorso contro il medico non valido se già avviata procedura contro la struttura sanitaria.

L’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere proceduta per legge, a pena di nullità, o dal ricorso alla ATP (ex art. 696 bis c.p.c.) o dalla mediazione.

L’Accertamento Tecnico Preventivo è un procedimento giurisdizionale svolto davanti ad un giudice che nomina almeno due medici ausiliari per accertare o meno la responsabilità; mentre la mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie di tipo stragiudiziale ed è svolta davanti al mediatore (soggetto estraneo ed esterno a quello giurisdizionale).

Nell’ATP un ruolo importante è assegnato ai periti; nella mediazione, la figura centrale è rappresentata dal mediatore, che cerca di giungere ad un accordo tra le parti coinvolte, proponendo soluzioni non vincolanti per le parti stesse.

I due obiettivi principali di entrambi gli strumenti (ATP e mediazione) sono la finalità conciliativa e quella deflattiva del contenzioso.

Fatte queste premesse, occorre precisare che è inammissibile il ricorso contro il medico se il soggetto leso ha già promosso un’azione di risarcimento del danno nei confronti della struttura ospedaliera presso cui il sanitario coinvolto ha prestato la sua attività.

Detta precisazione è fondamentale perché è evidente che spetta al soggetto leso scegliere se adottare un Accertamento Tecnico Preventivo o un giudizio di merito preceduto da mediazione.

Sempre al soggetto che agisce per vedere riconosciuto un ristoro spetta scegliere nei confronti di chi promuovere il giudizio.

Ed è ovvio che si sceglie di intraprendere una ATP contro la struttura perché risponde dell’attività dei sanitari responsabili dell’atto medico e se questo ricorso ex art. 696 bis si conclude negativamente per il ricorrente, è impossibile avviare una mediazione e poi un giudizio di merito contro il medico per i medesimi fatti e per le stesse accuse mosse già nel precedente ATP.

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Gennaio 31st, 2022Categories: Flash NewsTags:

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