Risarcimento da perdita del rapporto parentale: mancata convivenza e condizioni di salute pregresse

Risarcimento da perdita del rapporto parentale: mancata convivenza e condizioni di salute pregresse (cass. Civ., sez. Iii, 25 giugno 2021, n. 18284).

Il risarcimento da perdita del rapporto parentale è quello che spetta agli eredi del defunto legati a questo da un vincolo affettivo giuridico.

La perdita del proprio caro determina nei familiari un vuoto esistenziale per non poter godere più della sua presenza e uno stravolgimento nella loro vita causato dall’assenza dei rapporti quotidiani e dalla condivisione dei momenti trascorsi insieme.

Secondo la Suprema Corte questo danno deve essere risarcito tramite criteri di valutazione equitativa che sono a discrezione del giudice di merito.

Tuttavia, il giudicante dovrà fornire la motivazione che lo ha indotto a stabilire l’ammontare del ristoro e deve espressamente indicare le regole seguite al fine di consentire il sindacato del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della somma liquidata.

Ai fini del quantum risarcito, il Giudice deve considerare tutte le circostanze negative determinate dalla morte e deve rendere palesi sia le ragioni fatte proprie, sia il percorso logico giuridico seguito, sia le modalità di calcolo per arrivare ad una giusta somma risarcitoria considerando tutti gli elementi presenti nel caso di specie.

Inoltre è indispensabile che nella sentenza il Giudice indichi anche i criteri tabellari giurisprudenziali o normativi applicati e le relative variazioni apportate per adeguare il ristoro al caso concreto.

Il danno da perdita del rapporto parentale, nella forma di danno iure proprio ( danno risarcito agli eredi per la perdita del proprio congiunto) , è risarcibile quando è possibile provare l’esistenza di rapporti affettivi costanti con il  de cuius.

A tal proposito, la convivenza è considerata un valore aggiunto volto a dimostrare la profondità del legame e non è una conditio sine qua non per ottenere il risarcimento.

Si consideri inoltre che è ormai graniticamente chiaro che ai fini dell’esatto ammontare del risarcimento lo stato di salute o l’età del defunto non implicano necessariamente una variazione al ribasso.

La giurisprudenza sul punto si è ormai allineata nel considerare ininfluenti le condizioni cliniche del defunto qualora la morte sia ascrivibile alle condotte omissive o commissive di terzi e non alla gravità delle comorbilità che siano di per sé inidonee a cagionare il decesso.

Uno scenario diverso si presenta laddove il danneggiato versi in condizioni cliniche invalidanti che possano condurre la persona alla morte.

In simili ipotesi, infatti, il ristoro può essere ridimensionato in considerazione del quadro clinico e dunque andrà considerato quanto il soggetto avrebbe potuto ancora sopravvivere senza gli errori ascrivibili a terzi.

 

Dott. Luigi Pinò

 

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By Published On: Ottobre 15th, 2021Categories: Flash NewsTags:

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